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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45101/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Raviolo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, per bancarotta documentale semplice (mancata tenuta delle scritture contabili nei tre anni anteriori al fallimento della "Opera s.r.l."). I motivi di ricorso in Cassazione contestavano: 1) la determinazione della durata delle pene accessorie (art. 217, ultimo comma, legge fall.); 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219 (comma pertinente indicato nel ricorso) della legge fallimentare per la speciale tenuità del danno, sostenendo che l'onere di dimostrare l'assenza del danno fosse ricaduto sul giudice/curatore; 3) la qualificazione del reato secondo l'art. 217 invece che l'art. 224 legge fallimentare, nonostante la qualità di amministratore della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: 1) la Corte d'appello ha sufficientemente motivato la misura delle pene accessorie richiamando l'entità del passivo (circa Euro 800.000) e l'impossibilità, per carenza documentale, di ricostruire se il passivo derivasse da mala gestio o da atti illeciti; 2) la richiesta dell'attenuante di particolare tenuità è stata respinta perché la mancanza della documentazione contabile attribuibile al prevenuto ha impedito di accertare l'entità del danno alla massa creditoria; inoltre l'onere di allegazione di elementi idonei a dimostrare l'esistenza dell'attenuante grava su chi la invoca; la Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata (tra cui la sentenza "Bovini") che esclude l'applicazione automatica dell'attenuante quando l'occultamento delle scritture rende impossibile la ricostruzione del danno; 3) la qualificazione giuridica è stata ritenuta corretta: il fatto è stato contestato in relazione alla qualità di amministratore della società e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 217. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 217, ultimo comma

    Norma richiamata per l'applicazione delle pene accessorie connesse al delitto di bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto motivata la quantificazione della durata delle pene accessorie richiamando l'entità del passivo e l'incidenza della carenza documentale sulla ricostruzione dei fatti di gestione.

  • legge fallimentare - art. 219, comma 3 (circostanza attenuante della particolare tenuità del danno)

    La Corte ha interpretato l'attenuante come valutabile in relazione al danno effettivo arrecato alla massa dei creditori in termini di impedimento all'esercizio di azioni revocatorie e di recupero; se l'occultamento delle scritture rende impossibile accertare tale danno, non è legittimo presumere l'esistenza dell'attenuante a favore dell'imputato.

  • legge fallimentare - art. 224

    Richiamata dal ricorrente come possibile diversa fattispecie applicabile, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata rientrasse correttamente nell'art. 217 considerata la qualifica soggettiva (amministratore) e la descrizione della condotta.

  • codice penale - art. 37

    Riferimento procedurale nel ricorso dove si criticava l'errata correlazione della durata delle pene accessorie con la pena principale; la Corte territoriale aveva già considerato i profili pertinenti nella propria motivazione.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente e per il versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei reati di bancarotta documentale, l'occultamento o la mancata tenuta della contabilità che impedisce la ricostruzione del danno rende difficoltosa l'applicazione di attenuanti fondate sulla "speciale tenuità" del danno: l'assenza di prova del danno non beneficia automaticamente l'imputato.
  • La parte che invoca una circostanza attenuante deve almeno indicare elementi o fonti dai quali possa desumersi l'esistenza della stessa; non basta lamentare l'assenza di prova del danno se tale assenza dipende dalla condotta contestata.
  • La determinazione delle pene accessorie tiene conto dell'entità del passivo e dei riflessi dell'illecito sulla possibilità di tutelare i creditori; una motivazione che riferisca l'impossibilità di ricostruire l'origine del passivo può giustificare l'entità delle misure accessorie.
  • La qualificazione del reato dipende dalla qualità soggettiva dell'agente: se l'illecito è stato commesso nell'esercizio delle funzioni di amministratore di società, è corretto inquadrare la fattispecie nelle disposizioni del diritto fallimentare pertinenti alla bancarotta documentale.
  • In sede di impugnazione, l'assenza di documentazione prodotta dall'imprenditore può essere considerata prova contraria all'allegazione di attenuanti fondate sulla minore offensività del fatto, perché renderebbe impossibile l'accertamento reale del danno subito dalla massa creditoria.

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