Ordinanza n. 2844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda il mancato perfezionamento di un rapporto di lavoro, che l'appellante riconduce a sopravvenute determinazioni della società datrice di lavoro conseguenti al mutamento della gestione, e non a condotte a lui imputabili. È stato inoltre prospettato il rilievo del percorso di integrazione lavorativa maturato medio tempore.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto le doglianze assistite da apprezzabile fumus boni iuris, rilevando che il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro appare riconducibile a sopravvenienze della società datrice di lavoro non imputabili al lavoratore straniero. Poiché tali questioni richiedono un approfondito esame nel merito, anche con riguardo all'incidenza delle sopravvenienze non imputabili e al percorso di integrazione lavorativa maturato, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia della sentenza impugnata. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 18 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del cittadino straniero.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell'interessato mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può sussistere quando il mancato perfezionamento di un rapporto di lavoro di un cittadino straniero appaia conseguenza di sopravvenienze imputabili alla società datrice di lavoro, e non di condotte del lavoratore.
- La valutazione cautelare può richiedere un approfondimento nel merito sull'incidenza di sopravvenienze non imputabili all'appellante e del percorso di integrazione lavorativa maturato medio tempore.
- Quando le doglianze presentano un apprezzabile fumus boni iuris e le questioni necessitano di un esame approfondito, il giudice d'appello può sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado, rinviando la definizione della controversia alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →