Cassazione Civile, Ordinanza n. 08303/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da due incarichi professionali conferiti da un condominio a un architetto per progettazione e direzione lavori relativi al rifacimento di parti pericolanti di balconi e facciate, al consolidamento di una rimessa e a una pratica per passo carrabile. Il professionista agiva per ottenere la condanna del condominio al pagamento dei compensi asseritamente dovuti. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi, ma dalla decisione emerge che il ricorso è stato definito in rito per improcedibilità, per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica, richiesta dall’art. 369 c.p.c.; la notifica del ricorso era inoltre avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava la mitigazione giurisprudenziale del rigore formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, come prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c. La Corte ha escluso che potesse operare il temperamento giurisprudenziale legato alla disponibilità dell’atto nel fascicolo del controricorrente o alla notificazione del ricorso entro il termine breve, poiché nel caso concreto la sentenza non risultava prodotta dal controricorrente e il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
a pena di improcedibilità
impone il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione; la sua mancanza determina improcedibilità salvo i temperamenti elaborati dalla giurisprudenza
art. 285 c.p.c.
richiamato in relazione alla necessità che la sentenza notificata sia munita della relativa relata di notificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, nei presupposti processuali indicati, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso, trattandosi di onere funzionale alla verifica della tempestività dell’impugnazione.
- Il rigore dell’art. 369 c.p.c. può essere attenuato solo se la sentenza notificata sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto della produzione del controricorrente o dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio, oppure se dal ricorso e dalla sua notifica risulti comunque verificabile la tempestività rispetto al termine breve.
- Se il ricorso per cassazione è notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non può operare il criterio che salva la procedibilità in presenza della sola data di pubblicazione e della notifica del ricorso.
- L’improcedibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente anche quanto alle spese di legittimità e può determinare l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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