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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01152/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di rinvio dopo annullamento, ha revocato parzialmente il sequestro preventivo disposto nei confronti di Nestola limitando il vincolo, con riferimento alla "vicenda Cappello", alla somma di euro 100.000 (ritenuta profitto del reato di truffa a lui contestato). Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione degli artt. 240-bis, 322-ter, 640-quater, 648-quater c.p. e relativi criteri di riparto in caso di concorso di persone nel reato), sostenendo che il mantenimento del sequestro sulla somma di 100.000 determinerebbe una duplicazione di vincoli reali rispetto a sequestri disposti nei confronti di altre quattro persone per presunto riciclaggio della stessa ricchezza e invocando la necessità di ripartizione pro quota come indicato da Sez. U, n. 13783/2024 (Massini).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 100.000 quale profitto del reato di truffa contestato a Nestola, perché il ricorso non contestava né la sussistenza degli indizi per il reato né l'entità del profitto così determinato. La Corte ha escluso la pertinenza dei precedenti invocati (tra cui la sentenza Massini) in quanto i casi richiamati riguardavano la coincidenza del centro di imputazione economica (es. autoriciclaggio), mentre nel caso di specie i centri di imputazione non coincidono: Nestola è destinatario del sequestro per il profitto della truffa, mentre le altre quattro persone sono destinatari di sequestri per il prodotto del reato di riciclaggio (e per ulteriori reati) e l'esecuzione di tali sequestri è stata peraltro largamente parziale. La Corte ha inoltre richiamato la differenza tra confisca del "profitto" (funzione ripristinatoria) e confisca del "prodotto"/beni utilizzati (effetto peggiorativo). Per queste ragioni la duplicazione di vincoli non sussiste nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e onerato, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La norma relativa alla truffa aggravata è stata richiamata per individuare il profitto contestato a Nestola, determinato in euro 100.000, che costituisce il presupposto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca per reati di frode; utilizzata nella valutazione della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di truffa.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma relativa alla confisca per il reato di riciclaggio; citata nel contesto della discussione sulla possibilità di ripartire pro quota il profitto tra concorrenti nel reato di riciclaggio (principio invocato dal ricorrente e richiamato dalla giurisprudenza Massini). La Corte ha ritenuto il principio non applicabile al caso concreto per mancanza di coincidenza del centro di imputazione economica.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato in relazione agli istituti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha valutato la legittimità dell'ablazione cautelare alla luce di tale norma insieme alle altre richiamate.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Citato tra le contestazioni iniziali (materia di riciclaggio/impiego), ma la Corte ha distinto le fattispecie e ha escluso che Nestola fosse destinatario di misure per autoriciclaggio; ciò ha inciso sulla non applicabilità del divieto di duplicazione invocato dal ricorrente.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato perché il Tribunale di Lecce ha operato in funzione di giudice dell'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.; la Corte ha confermato i poteri del giudice cautelare e la correttezza dell'istruttoria svolta in sede cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente in tema di ripartizione pro quota del valore sequestrabile tra concorrenti e della modulazione dell'obbligo motivazionale. La Corte di legittimità ha ritenuto che i principi Massini non fossero applicabili al caso concreto, poiché manca la coincidenza del centro di imputazione economica e Nestola non è imputato di autoriciclaggio.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra "profitto" del reato (funzione ripristinatoria della confisca) e "prodotto"/"beni utilizzati" (effetto peggiorativo): la natura dell'ablazione incide sulla valutazione della possibilità di applicare o meno vincoli duplicati.
  • L'impedimento alla duplicazione di vincoli ablativi opera quando vi è coincidenza del centro di imputazione economica (stessa ricchezza illecita e stesse persone coinvolte, come nei casi di autoriciclaggio); se i centri di imputazione sono diversi (persone e reati diversi) l'obiezione alla duplicazione può non trovare accoglimento.
  • La mera esistenza di sequestri disposti nei confronti di terzi non conferisce automaticamente interesse o titolo all'imputato per ottenere la revoca del proprio sequestro: il ricorrente deve dimostrare la concreta sovrapposizione del vincolo sullo stesso valore economico e la coincidenza soggettiva del centro di imputazione.
  • L'effettiva esecuzione dei sequestri nei confronti di altri soggetti rileva: sequestri eseguiti solo parzialmente non giustificano automaticamente la revoca del sequestro sul profitto attribuito ad altro soggetto, pena il sacrificio della funzione ripristinatoria della misura nei confronti dell'imputato originario.
  • In sede cautelare la motivazione del giudice deve essere modulata in relazione allo stato del procedimento e agli elementi acquisiti (principio Massini): ciò significa che la valutazione della necessità e proporzionalità del sequestro può variare a seconda dello sviluppo istruttorio ed esecutivo.
  • La difesa che invoca la ripartizione pro quota dei valori sequestrabili deve dimostrare la concorrenza nel medesimo reato e la coincidenza del centro economico; in assenza di questi presupposti la richiesta di riparto pro quota è infondata.

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