Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21636/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Bangladesh aveva presentato domanda alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; la domanda era stata rigettata. Impugnato il diniego, il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso. In Cassazione il richiedente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge per la mancata fissazione di un'udienza di audizione, sostenendo l'obbligatorietà dell'ascolto del richiedente; con il secondo, in relazione alla protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Tribunale avesse fondato il rigetto su generiche informazioni sulla situazione del Bangladesh.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato che la questione dell'audizione era stata sollevata solo in Cassazione e, comunque, il Tribunale aveva dato atto della comparizione del ricorrente all'udienza, nella quale egli aveva confermato quanto dichiarato davanti alla Commissione territoriale; inoltre il giudice di merito aveva già ritenuto non necessaria una nuova audizione. Sul secondo ha osservato che il ricorso non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: il Tribunale aveva valutato la vicenda personale del richiedente e aveva poi consultato fonti informative aggiornate sul Paese di origine, escludendo l'esistenza di un conflitto armato attuale idoneo a fondare la protezione sussidiaria. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero. È stato inoltre dato atto, in linea generale, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, salvo esenzione per gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e formulata senza indicare dove la questione fosse stata già proposta nel giudizio di merito.

  • art. 14 d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria richiede una verifica concreta dei presupposti, inclusa la situazione del Paese di origine; nel caso, la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito sull'assenza di un conflitto armato attuale.

  • art. 375 c.p.c.

    La decisione è stata assunta con ordinanza in camera di consiglio, ritenendo non sussistente una questione di particolare rilevanza.

  • art. 35 d.lgs. n. 25/2008

    Il provvedimento impugnato richiamava il termine per il deposito di note o difese integrative autorizzate; la difesa del ricorrente non vi aveva provveduto.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salvo il caso di ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si misura con la concreta motivazione del provvedimento, esso è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata audizione del richiedente protezione internazionale non può essere utilmente proposta per la prima volta in Cassazione se non risulta già dedotta nel giudizio di merito.
  • Se il giudice di merito ha comunque proceduto all'audizione del richiedente e ha dato conto della sua conferma delle dichiarazioni rese in sede amministrativa, la censura sulla mancata fissazione dell'udienza perde fondamento.
  • Ai fini della protezione sussidiaria, il giudice deve valutare sia la vicenda personale del richiedente sia le informazioni aggiornate e pertinenti sul Paese di origine; la critica in Cassazione deve investire specificamente entrambe le basi della decisione.
  • La contestazione delle fonti informative impiegate dal giudice di merito è inammissibile se formulata in modo generico e senza confrontarsi con gli specifici accertamenti compiuti nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.