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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 15002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento per riprese IVA relative al 2006 emessa a seguito di controllo automatizzato (DPR 600/1973, art.36-bis). In appello la C.T.R. ha accolto il ricorso ritenendo che l'omessa indicazione del credito IVA nel 2006 non avesse fatto perdere il diritto alla detrazione poiché il credito era stato esposto nella dichiarazione dell'esercizio successivo, e ha annullato la cartella perché iscritta a ruolo senza previa notifica di avviso di rettifica. L'Agenzia ha resistito e poi ha proposto ricorso per cassazione sostenendo (i) che la rettifica del credito richiedeva un'istanza autonoma di rimborso il cui termine era spirato, (ii) che l'iscrizione a ruolo era legittima solo se preceduta da avviso di rettifica ex art.54-bis DPR 633/1972, e (iii) che la C.T.R. aveva rilevato ex officio una violazione procedurale non dedotta dalle parti (art.112 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (violazione dell'art.112 c.p.c.), perché la C.T.R. ha deciso sulla base di una questione (presunta mancata notifica dell'avviso di rettifica ai sensi dell'art.54-bis) che non era stata effettivamente dedotta nel motivi introduttivi del giudizio di primo grado, procedendo così ultra petita. Per tale ragione la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione per una nuova decisione e per la liquidazione delle spese. Il primo motivo di Agenzia è stato giudicato infondato (confermata la possibilità — nelle condizioni esaminate — di recuperare il credito esponendolo nella dichiarazione successiva), il secondo è stato assorbito e il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis

    norma che disciplina i controlli automatizzati che hanno originato la ripresa dell'IVA per il 2006; contestata l'iscrizione a ruolo conseguente al controllo

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43

    richiamato nella giurisprudenza sulle scadenze per la dichiarazione integrativa quando l'adempimento è diretto ad evitare un danno per la P.A.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2

    norma procedurale richiamata dall'Agenzia nel motivo di cassazione relativo alla tempestività dei mezzi di impugnazione/ricorso

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 2

    richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina IVA e agli effetti della dichiarazione

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, comma 2, lett. b

    disciplinerequisiti procedurali per l'iscrizione a ruolo e la notifica dell'avviso di rettifica; la Corte ha osservato che la questione relativa all'art.54-bis non era stata dedotta in modo utile nel primo grado e quindi non poteva essere valutata d'ufficio dalla C.T.R.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, articolo 2, commi 8 e 8-bis

    disciplinano la dichiarazione integrativa: la Corte (richiamando Sez. Unite) distingue tra integrativa per evitare danno alla P.A. (termine diverso) e integrativa che favorisce il contribuente, la quale incontra il termine della dichiarazione del periodo successivo con possibilità di compensazione del credito

  • Legge n. 212 del 2000

    richiamata tra le norme processuali/tributarie rilevanti (Statuto del contribuente) nella controversia

  • Codice di procedura civile, articolo 112

    principio per cui il giudice non può decidere oltre o difforme rispetto alle domande delle parti (divieto di decidere ultra petita): la Corte ha ritenuto violato tale principio dalla C.T.R.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1 (vocazione alla cassazione)

    norma che individua i motivi di cassazione (vizi di legge/motivazione) invocati dalle parti

  • Codice di procedura civile, articolo 380-bis

    norma procedurale richiamata in ordine alla produzione di memorie e documenti nelle fasi del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • L'omessa indicazione di un credito IVA in una dichiarazione può non comportare la perdita del diritto se il credito viene esposto e reso noto all'Amministrazione nella dichiarazione dell'esercizio successivo: il contribuente può quindi recuperare il credito tramite la dichiarazione del periodo successivo o mediante istanza di rimborso nei termini previsti.
  • Esistono termini diversi a seconda della finalità della dichiarazione integrativa: se è diretta ad evitare un danno per la P.A. si applicano termini speciali; se è diretta a correggere un danno in favore del contribuente vale il termine della dichiarazione del periodo successivo, con possibilità di compensazione o di istanza di rimborso entro i termini di legge.
  • L'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella possono essere invalidate se non rispettate le formalità procedurali previste (es. notifica dell'avviso di rettifica), ma la questione deve essere effettivamente dedotta e posta a fondamento dell'opposizione: i giudici non possono annullare atti sulla base di profili non contestati dalle parti (divieto di decidere ultra petita ex art.112 c.p.c.).
  • In fase di opposizione a cartella la causa petendi è costituita dai motivi posti dall'opponente; eventuali vizi procedurali o deduzioni nuove vanno tempestivamente sollevati nel processo e non possono essere introdotti in sede di decisione d'ufficio dal giudice di merito se non dedotti dalle parti.
  • Se l'Amministrazione sostiene che il termine per la domanda di rimborso è spirato, il contribuente può comunque opporsi alla cartella e il giudice dovrà verificare se il credito è stato comunque reso noto mediante la dichiarazione successiva o se siano applicabili altri rimedi; la decisione richiede esame nel merito e, se necessario, rinvio per nuovo giudizio.

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