Sentenza n. 355/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. 0035392 del 21 novembre 2024 del Responsabile dell’area “Governo del territorio, SUAPE e cultura” del Comune di Magione con cui è stata respinta per inammissibilità/irricevibilità l’istanza di accertamento di conformità edilizia n. 592/2024 presentata dalla società ricorrente il 22 ottobre 2024, acquisita al protocollo comunale con il n. 32072, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 19 maggio 2026, per l’annullamento, previa concessione di misure cautelare anche ex art. 56 cod. proc. amm.: della determinazione n. 590 del 30 aprile 2026 con la quale il Comune di Magione ha affidato al geom. Suriani l’incarico di redigere il frazionamento al catasto terreni in loc. La Frontiera finalizzato all’acquisizione dell’area e dei sovrastanti manufatti della società ricorrente in ordine ai quali pende giudizio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compreso l’accertamento di inottemperanza effettuato il 24 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego per inammissibilità/irricevibilità di una reiterata istanza di accertamento di conformità edilizia relativa a fabbricato rurale, piscina e opere connesse, nonché, con motivi aggiunti poi rinunciati, atti comunali diretti all'acquisizione dell'area e dei manufatti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 21 novembre 2024, sostenendo che la nuova istanza di accertamento di conformità non fosse una mera richiesta di riesame della precedente istanza già respinta, ma una nuova domanda fondata su elaborati tecnici e rilievi più recenti. Ha dedotto travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, erroneità e difetto della motivazione, violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e dell'art. 154 della l.r. Umbria n. 1/2015. In particolare, ha sostenuto che i nuovi rilievi dimostrassero una parziale sovrapposizione tra il sedime dell'edificio ricostruito e quello originario, con conseguente qualificabilità dell'intervento come ristrutturazione edilizia anziché urbanistica, e che una parte dell'area non fosse boschiva, così da escludere o ridimensionare il vincolo di inedificabilità derivante dal rimboschimento. Ha inoltre contestato l'istruttoria e la motivazione comunale in relazione all'estensione del bosco e alla continuità della superficie boscata, chiedendo anche una CTU o verificazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione comunale del 30 aprile 2026, relativa all'affidamento dell'incarico per il frazionamento catastale finalizzato all'acquisizione dell'area e dei manufatti, nonché l'accertamento di inottemperanza; tali motivi aggiunti sono stati successivamente oggetto di rinuncia rituale e non opposizione delle controparti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia con riferimento ai motivi aggiunti. Ha ritenuto che la nuova istanza riproponesse questioni già esaminate nei precedenti giudizi conclusi con la sentenza del TAR Umbria n. 512/2019 e con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8140/2023, ormai coperte da giudicato dopo la declaratoria di inammissibilità della revocazione. Le contestazioni sulla localizzazione del fabbricato, sulla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione urbanistica e sull'esistenza del vincolo boschivo costituivano infatti contestazioni di accertamenti fattuali già definitivamente scrutinati. Il giudice ha escluso che nuove indagini tecniche di parte potessero imporre al Comune una rinnovata valutazione amministrativa o consentire al TAR di riesaminare questioni già definite. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la reiterazione di istanze di sanatoria sostanzialmente identiche non obbliga l'amministrazione a provvedere nuovamente e non può essere utilizzata per procrastinare indefinitamente la demolizione e l'acquisizione dell'abuso. È stata respinta anche l'istanza di CTU o verificazione, perché diretta a riaprire il giudizio su questioni già coperte da giudicato. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente, nella misura di euro 2.000 per ciascuna delle due amministrazioni costituite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 154 l.r. Umbria n. 1/2015
La disposizione è invocata dalla ricorrente in relazione all'obbligo dell'amministrazione di esaminare e definire l'istanza di accertamento di conformità; il TAR esclude tuttavia che tale obbligo sussista per una domanda reiterativa fondata su questioni già definitivamente decise.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
L'obbligo generale di concludere il procedimento non impone una nuova istruttoria e una nuova decisione quando l'istanza ripropone questioni già definite e non introduce elementi idonei a modificare il quadro decisorio.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
La reiterazione di istanze di sanatoria non determina un effetto sospensivo automatico e indefinito dell'ordine di demolizione né può impedire la successiva acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale.
art. 142 d.lgs. n. 42/2004
Le aree qualificabili come bosco o interessate da rimboschimento sono soggette al vincolo paesaggistico; nel caso esaminato l'esistenza del vincolo e l'inedificabilità dell'area erano già state definitivamente accertate nei precedenti giudizi.
art. 79 c.p.a.
La norma è stata applicata per la sospensione del giudizio nelle more della definizione del giudizio di revocazione, poi venuto meno quale causa di sospensione con la relativa decisione.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia rituale ai motivi aggiunti, non opposta dalle controparti, ha determinato l'estinzione parziale del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia ai motivi aggiunti ha comportato l'estinzione parziale del giudizio.
Massime di principio
- Una nuova istanza di accertamento di conformità edilizia, anche se formalmente corredata da nuovi elaborati tecnici, non obbliga l'amministrazione a una nuova valutazione quando ripropone questioni fattuali e giuridiche già definite con provvedimenti amministrativi e sentenze passate in giudicato, senza introdurre elementi realmente nuovi e decisivi.
- Il giudicato formatosi su accertamenti relativi alla localizzazione di un manufatto, alla qualificazione dell'intervento edilizio e alla sussistenza di un vincolo paesaggistico impedisce al privato di rimettere tali questioni in discussione mediante nuove indagini tecniche di parte nell'ambito di una successiva istanza amministrativa.
- La reiterazione di istanze di sanatoria aventi contenuto sostanzialmente identico non determina un obbligo di provvedere nuovamente in capo all'amministrazione e non produce la sospensione automatica e indefinita dell'ordine di demolizione.
- Non è ammissibile disporre CTU o verificazione quando l'accertamento richiesto mira a riaprire questioni di fatto già esaminate e coperte dal giudicato.
- La rinuncia rituale ai motivi aggiunti, non opposta dalle altre parti, determina l'estinzione parziale del giudizio limitatamente alle domande oggetto di rinuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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