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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2073/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania che, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato per non avere commesso il fatto. La parte civile deduce violazione dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe dichiarato inattendibili le dichiarazioni della persona offesa e della figlia senza procedere al loro nuovo esame in sede di rinnovazione istruttoria; contesta inoltre la lettura dei tabulati telefonici (sostenendo che una conversazione di 36 secondi potrebbe essere solo una serie di squilli registrati) e ritiene che non siano state svolte indagini adeguate per scardinare la valutazione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non sussista un obbligo rigoroso di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando il giudice d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, purché la motivazione sia puntuale e adeguata. Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito argomentazioni congrue basate su elementi oggettivi (assenza di tracce dell'imputato nell'abitazione, assenza di tracce di sangue sugli indumenti o sull'auto, analisi dei tabulati telefonici) che giustificano il diverso apprezzamento della credibilità della parte offesa e della figlia. Il rilievo relativo all'interpretazione dei tabulati è stato considerato generico e congetturale se non sostenuto da specifiche allegazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 614, 56, 575 cod. pen.

    Articoli riferiti ai reati contestati in primo grado (nella fase penale originaria), citati nella ricostruzione dei fatti; non sono oggetto di disamina normativa nel motivo di cassazione che riguarda esclusivamente gli effetti civili e la valutazione della prova.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione e per mancata rinnovazione dell'istruttoria; la Corte osserva che non è violata la CEDU laddove il giudice d'appello, pur non rinnovando d'ufficio l'esame di tutti i dichiaranti, fornisce una motivazione puntuale e adeguata sul diverso apprezzamento probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali: la ricorrente soccombente è stata condannata al pagamento delle spese come previsto dall'articolo.

  • Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017 (massima giurisprudenziale richiamata)

    Precedente interpretativo secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna non è obbligato a rinnovare l'istruzione mediante l'esame delle fonti dichiarative ritenute decisive, purché dia motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa conclusione (ovvero debba riassumere la prova dichiarativa se necessario).

Massime di principio

  • La Corte d'appello non è automaticamente obbligata a rinnovare l'esame dei testi quando riforma una condanna in assoluzione; è invece obbligata a fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi il diverso apprezzamento della prova dichiarativa.
  • Una presunta violazione dell'art. 6 CEDU per mancata rinnovazione dell'istruttoria richiede la dimostrazione che la mancanza di riesame abbia effettivamente compromesso il diritto a un giusto processo; una motivazione articolata e basata su elementi oggettivi può rendere la doglianza infondata.
  • Le contestazioni tecniche (es. interpretazione dei tabulati telefonici) devono essere supportate da allegazioni specifiche e prove tecniche mirate: osservazioni genericamente congetturali sono in genere insufficienti a scalfire la valutazione del giudice.
  • Elementi oggettivi (assenza di tracce biologiche, rilevazioni tecniche come celle telefoniche) hanno peso decisivo nella rivalutazione della credibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dei testi e possono legittimare un mutato convincimento del giudice di appello.
  • Per ribaltare la valutazione di attendibilità operata in primo grado è necessario indicare elementi nuovi o argomentazioni capaci di dimostrare l'inadeguatezza della motivazione di primo grado; la mera affermazione della correttezza delle dichiarazioni non basta.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto infondato.

Testo integrale

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