Sentenza n. 457/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2025, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa a due procedure di affidamento di incarichi professionali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio del Comune su un’istanza di accesso presentata il 12 novembre 2025. L’istanza riguardava gli atti relativi all’affidamento, nel 2023, della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza, nonché quelli relativi al successivo affidamento diretto, nel 2025, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva allo stesso professionista mandatario, ma in raggruppamento con altri professionisti. La società intendeva verificare, anche in vista di eventuali azioni a propria tutela, se il mandatario avesse richiesto compensi aggiuntivi per lavorazioni integrative e se l’amministrazione avesse esercitato l’opzione contrattuale prevista in favore del raggruppamento originario. In corso di giudizio il Comune ha trasmesso la documentazione presente nei propri archivi e ha precisato che non risultava alcuna corrispondenza relativa alla richiesta di maggiori compensi né ulteriore corrispondenza concernente l’affidamento della direzione lavori. La ricorrente ha tuttavia sostenuto che mancasse ancora un chiarimento documentale sull’effettivo esercizio dell’opzione contrattuale e ha chiesto, in subordine, una formale attestazione di inesistenza degli atti o informazioni sul fatto che l’opzione fosse stata comunicata al professionista.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che il Comune, con i riscontri prodotti in giudizio, avesse consegnato tutta la documentazione presente nei propri archivi relativa alle due procedure e avesse chiarito l’assenza di corrispondenza sia sulla richiesta di compensi aggiuntivi sia sulla successiva fase di affidamento. Secondo il Collegio, le note dell’amministrazione deponevano inequivocabilmente anche per l’inesistenza della documentazione residuale richiesta, sicché non era necessaria un’ulteriore attestazione formale ed espressa. È stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta, formulata in udienza, di ottenere mere informazioni sull’eventuale comunicazione dell’intenzione di esercitare l’opzione contrattuale: l’accesso documentale riguarda infatti soltanto atti e documenti già formati e detenuti dall’amministrazione, non informazioni non risultanti da documenti. Tali informazioni potranno eventualmente essere richieste nell’ambito di diverse azioni giudiziali mediante gli strumenti processuali applicabili. Le spese sono state dichiarate non ripetibili, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione e il carattere ampio e sostanzialmente esplorativo dell’istanza.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione di tutta la documentazione esistente e detenuta dall’amministrazione determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso, anche quando l’amministrazione non abbia rilasciato una separata attestazione formale di inesistenza degli ulteriori atti richiesti, purché dai suoi riscontri emerga inequivocabilmente che tali atti non esistono o non sono detenuti.
- L’accesso documentale ha ad oggetto esclusivamente atti e documenti già formati e detenuti dall’amministrazione; non può essere utilizzato per ottenere la creazione di nuovi documenti, elaborazioni o mere informazioni su fatti non risultanti da atti.
- La richiesta di accesso formulata in termini indistintamente estesi a tutti gli atti relativi a più procedimenti può assumere carattere esplorativo e, ove l’amministrazione abbia consegnato tutta la documentazione esistente e chiarito l’assenza di ulteriori atti, non giustifica la prosecuzione del giudizio per ottenere informazioni ulteriori.
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