Sentenza n. 13787/2026 - Roma, Sezione 1T
per la condanna dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura alla corresponsione delle somme spettanti per le domande uniche di pagamento dei contributi per l’agricoltura presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione delle somme richieste con domande uniche di pagamento dei contributi agricoli per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, avendo presentato domande uniche di pagamento dei contributi agricoli diretti previsti dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 per le annualità 2018-2021, ha chiesto la condanna di AGEA alla corresponsione delle somme ritenute spettanti. AGEA ha resistito deducendo di avere sospeso i procedimenti di erogazione in ragione della comunicazione della Guardia di Finanza relativa a irregolarità commesse dal ricorrente nella presentazione di domande di aiuto riguardanti annualità precedenti. La questione decisiva ha riguardato il riparto di giurisdizione: il ricorrente ha fatto valere il diritto al pagamento di somme derivante direttamente dalla legge, senza censurare uno specifico provvedimento amministrativo discrezionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La disciplina dei pagamenti diretti della politica agricola comune configura un sistema vincolato: l'organismo pagatore deve verificare soltanto la sussistenza di presupposti e requisiti predeterminati, senza compiere ponderazioni di interessi pubblici o valutazioni discrezionali sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione. Il diritto al premio sorge direttamente dalla legge, quando ricorrono le condizioni oggettive previste, e costituisce quindi un diritto soggettivo di natura creditoria. Poiché la controversia riguardava la fase di erogazione e l'accertamento del diritto al pagamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la giurisdizione amministrativa ricorre, invece, nelle controversie relative a una fase anteriore a un provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure all'annullamento o alla revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, non quando la revoca o la decadenza dipendano dall'inadempimento del beneficiario. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1307/2013
La disciplina dei pagamenti diretti agricoli configura, secondo il giudice, un sistema vincolato nel quale il diritto al premio sorge direttamente dalla legge al ricorrere dei presupposti oggettivi predeterminati.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un beneficio economico è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione è affidata soltanto la verifica di presupposti e requisiti predeterminati, senza alcuna discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, la posizione del beneficiario è un diritto soggettivo e le controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Le controversie relative alla fase di erogazione o di ripetizione di un contributo, fondate sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti o sullo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato, appartengono alla giurisdizione ordinaria anche se gli atti sono formalmente denominati revoca, decadenza o risoluzione.
- La giurisdizione amministrativa in materia di contributi e sovvenzioni sussiste quando la controversia riguarda una fase anteriore a un provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure l'annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, non per inadempienze del beneficiario.
- La domanda di pagamento di contributi agricoli diretti, proposta senza contestare uno specifico esercizio di potere discrezionale e volta all'accertamento di un diritto derivante dalla legge, deve essere proposta davanti al giudice ordinario; il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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