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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11290/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Il debitore esecutato ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’espropriazione immobiliare avviata nei suoi confronti dal creditore, deducendo l’omessa notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. Respinta dal giudice dell’esecuzione la richiesta di sospensione, il collegio, in sede di reclamo, ha sospeso la procedura; il creditore ha quindi introdotto il giudizio di merito, nel quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione e condannato l’opponente alle spese. Il debitore ha impugnato la sentenza del Tribunale con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 140, 156, 491 e 617 c.p.c., sostenendo che la notificazione del pignoramento fosse nulla e non sanabile mediante la proposizione dell’opposizione, perché l’atto non era entrato nella sua sfera di conoscibilità e ne aveva appreso l’esistenza soltanto tramite un’ispezione ipotecaria. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 138, 139, 140, 149, 475, 479, 480 e 617 c.p.c., contestando la valutazione della documentazione sulle notificazioni e sostenendo che non fosse chiaro se si fosse seguito il procedimento ex art. 140 o quello ex art. 149 c.p.c.; ha inoltre lamentato l’insufficiente documentazione delle attività dell’agente postale relative alla cartolina dell’avviso di avvenuto deposito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la proposizione dell’opposizione dimostra che il debitore ha avuto conoscenza dell’esecuzione iniziata e, di regola, sana il vizio di notificazione del pignoramento ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c. La sanatoria è esclusa se l’opponente deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima della conoscenza dell’espropriazione oppure se la notificazione è radicalmente inesistente; nel caso concreto non era stato dedotto alcun pregiudizio difensivo specifico e non era stata prospettata l’inesistenza della notificazione. La Corte ha dichiarato inammissibile la parte del secondo motivo che contestava, sul piano fattuale, l’iter notificatorio, poiché mirava a una nuova valutazione degli accertamenti riservati al giudice di merito. Ha rigettato la censura relativa alle annotazioni postali: nella notificazione ex art. 140 c.p.c. l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non deve necessariamente documentare in modo specifico l’effettiva consegna o il decorso della giacenza né riportare tutte le annotazioni previste per le notificazioni postali; deve risultare un fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso, quale il trasferimento o il decesso del destinatario. La Corte ha precisato che la sanatoria del pignoramento non si estende alla notificazione del titolo e del precetto conosciuta soltanto dopo il pignoramento, poiché la funzione di tali atti è consentire al debitore di evitare l’esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    A contrario, col riferimento al caso dell’omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è – ex latere debitoris – quella di rendere edotto l’esecutato dell’avvio del processo espropriativo, la proposizione dell’opposizione, in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione iniziata, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156 c.p.c., u.c.

    La nullità della notificazione del pignoramento è normalmente sanata dalla proposizione dell’opposizione, perché questa attesta il raggiungimento dello scopo informativo dell’atto; resta salva l’ipotesi di concreta lesione difensiva anteriore alla conoscenza dell’esecuzione o di notificazione inesistente.

  • art. 617 c.p.c.

    Difatti, la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell’opposizione stessa da parte del debitore.

    L’opposizione agli atti esecutivi non consente di far valere una nullità di notificazione già sanata dal raggiungimento dello scopo; l’impugnazione deve inoltre essere collegata a un pregiudizio concreto e non alla tutela astratta della regolarità processuale.

  • art. 140 c.p.c.

    Infatti, per le ragioni precedentemente esplicitate (par. 1.2), la notificazione del titolo esecutivo e del precetto di cui il debitore sia venuto a conoscenza dopo la notificazione del susseguente atto di pignoramento non è suscettibile, neppure in astratto, di sanatoria per raggiungimento dello scopo, atteso che tale scopo è proprio quello di evitare che il creditore sottoponga i beni del debitore a pignoramento.

    La notificazione del titolo e del precetto, quando il debitore ne abbia conoscenza soltanto dopo il successivo pignoramento, non è sanata dal raggiungimento dello scopo: tali atti devono consentire l’adempimento spontaneo e prevenire l’espropriazione. La sentenza richiama inoltre, per la notificazione ex art. 140 c.p.c., il criterio per cui deve emergere un fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso, non essendo necessarie tutte le annotazioni postali contestate.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nel dispositivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; la statuizione non è rimessa a valutazioni discrezionali.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione del pignoramento è di regola sanata dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, poiché questa dimostra che il debitore ha avuto conoscenza dell’espropriazione e che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.
  • La sanatoria della notificazione del pignoramento non opera se l’opponente deduce uno specifico pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima di avere conoscenza dell’esecuzione, né se la notificazione è totalmente mancante o priva degli elementi essenziali che consentono di riconoscerla come tale.
  • Il vizio della notificazione del precetto non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione quando il creditore abbia proceduto al pignoramento prima che l’intimato ne abbia comunque avuto conoscenza: la funzione del precetto è permettere l’adempimento spontaneo ed evitare l’avvio dell’esecuzione.
  • La parte che denuncia in cassazione un vizio processuale deve indicare il concreto pregiudizio subito; non è sufficiente invocare l’astratta irregolarità dell’attività giudiziaria se l’eliminazione della sentenza non può condurre a una decisione più favorevole.
  • La contestazione in cassazione delle circostanze fattuali e della ricostruzione dell’iter notificatorio compiuta dal giudice di merito non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Nella notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non deve necessariamente attestare l’effettiva consegna o l’infruttuoso decorso della giacenza né contenere tutte le annotazioni richieste per altre forme di notificazione postale; deve risultare un fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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