Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-303/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 giugno 2021. — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. contro KM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie. — Rinvio pregiudiziale – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Rischio di indebitamento eccessivo – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Articolo 23 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione in caso di violazione di tale obbligo. — Causa C-303/20

Giurisprudenza europea62020CJ0303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una questione di recepimento della direttiva 2008/48 sul credito al consumo, in relazione alla sanzione applicabile quando il creditore omette di verificare il merito creditizio del consumatore. La Corte precisa che la valutazione del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni non può essere limitata alla sola norma nazionale di recepimento, ma deve comprendere l’intero sistema normativo interno. Spetta quindi al giudice nazionale considerare anche eventuali rimedi civili e altre disposizioni nazionali, da interpretare in modo conforme agli obiettivi della direttiva.

Credito al consumo: la Corte chiarisce che la verifica dell’effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni per omessa valutazione del merito creditizio va compiuta considerando l’intero diritto nazionale, non solo la norma di recepimento ad hoc.

La questione giuridica

Se l’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE imponga che l’adeguatezza delle sanzioni per la violazione dell’obbligo del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8, sia valutata tenendo conto solo della specifica disposizione nazionale di recepimento oppure anche di tutte le altre norme nazionali applicabili, comprese sanzioni civili e altri rimedi.

Principio di diritto

L’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che, per verificare se le sanzioni previste per la mancata valutazione del merito creditizio del consumatore siano effettive, proporzionate e dissuasive, il giudice nazionale deve considerare non solo la singola norma di recepimento, ma l’insieme delle disposizioni del diritto interno applicabili, interpretandole, per quanto possibile, in conformità con la direttiva, così da assicurare una tutela realmente efficace del consumatore contro l’indebitamento eccessivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2005/29/CE

Verifica del merito creditizio e sanzioni nel credito al consumatore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny, nell’ambito di una controversia tra la cessionaria di un credito al consumo, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA, e la consumatrice KM. Il tema centrale è la conformità dell’assetto sanzionatorio polacco all’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE, in caso di omissione della valutazione del merito creditizio prevista dall’articolo 8 della medesima direttiva.

Contesto fattuale e procedimento principale

Nel procedimento principale il credito derivava da un contratto di credito al consumo concluso il 23 maggio 2018 con Aasa Polska SA, poi ceduto alla ricorrente. Il giudice del rinvio evidenzia che, prima della conclusione del contratto, il creditore non avrebbe verificato la situazione patrimoniale della consumatrice né l’ammontare dei suoi debiti. Dagli atti emergeva inoltre una situazione di forte indebitamento della consumatrice e del coniuge rispetto al reddito disponibile.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che impone al creditore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto;
  • l’articolo 23 della medesima direttiva, che richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • i considerando 26 e 47 della direttiva, che sottolineano la prevenzione del sovraindebitamento e la necessità di sanzioni adeguate;
  • l’articolo 288, terzo comma, TFUE, sulla vincolatività della direttiva quanto al risultato da raggiungere.

Sono inoltre richiamate, come quadro nazionale e comparativo, la normativa polacca sul credito al consumo e alcune disposizioni del codice delle contravvenzioni, oltre alle direttive 93/13/CEE e 2005/29/CE in relazione a possibili rimedi civili ulteriori.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se la sanzione prevista dal diritto polacco per la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio costituisca un’attuazione sufficiente dell’articolo 23 della direttiva 2008/48. In sostanza, domanda se la valutazione dell’effettività, proporzionalità e dissuasività debba concentrarsi solo sulla norma nazionale specificamente adottata per recepire la direttiva oppure sull’intero complesso delle disposizioni interne applicabili.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’obbligo di verifica del merito creditizio ha un ruolo essenziale nella direttiva 2008/48, poiché mira a responsabilizzare il creditore e a proteggere i consumatori dal rischio di indebitamento eccessivo e insolvenza. Per questo motivo, le sanzioni in caso di violazione devono essere realmente idonee a garantire tale tutela.

La Corte osserva poi che l’articolo 23 lascia agli Stati membri la scelta del regime sanzionatorio, ma impone che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tuttavia, la verifica del rispetto di tali requisiti non può limitarsi alla sola disposizione adottata ad hoc per il recepimento della direttiva, perché il diritto nazionale deve essere considerato nel suo insieme.

La Corte sottolinea che:

  • la direttiva non richiede necessariamente una norma specifica separata se il sistema interno, nel suo complesso, assicura una piena e chiara applicazione del risultato richiesto;
  • il giudice nazionale deve interpretare l’insieme delle norme interne, per quanto possibile, alla luce della lettera e della finalità della direttiva;
  • nel caso di specie, oltre alla sanzione contravvenzionale, il diritto polacco sembrerebbe prevedere anche sanzioni civili, come la decadenza dal diritto agli interessi o altre misure che possono incidere sul contratto in favore del consumatore.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sul fatto che una sanzione può essere effettiva e dissuasiva solo se incide concretamente sulla situazione derivante dalla violazione e non consente al trasgressore di conservare i vantaggi economici ottenuti in violazione dell’obbligo.

Decisione

La Corte risponde che, ai fini dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, il giudice nazionale deve valutare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni considerando non solo la norma interna di recepimento predisposta ad hoc, ma anche tutte le altre disposizioni del diritto nazionale applicabili, da interpretare il più possibile in conformità con la direttiva.

Principio affermato

La pronuncia afferma che la conformità del regime sanzionatorio nazionale alla direttiva 2008/48 va apprezzata in modo complessivo: il diritto interno, nel suo insieme, deve assicurare una tutela effettiva del consumatore contro il credito irresponsabile e il sovraindebitamento, attraverso sanzioni realmente incisive nei confronti del creditore inadempiente.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumotutela del consumatoremerito creditiziosanzioni nazionalidiritto civile processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.