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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Comune di Noceto del 30 dicembre 2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, con la quale è stata disposta la decadenza dell’autorizzazione prot. n. 24483 del 30/12/2014 relativa all’impianto di distribuzione carburanti, sito in Via Matteotti n. 35 in Noceto (PR) ed è stata ordinata la messa in pristino del sito entro il termine di 12 (dodici) mesi; - ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, del provvedimento prot. 1279 del 26 gennaio 2025 trasmesso a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Noceto ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di collaudo provvisorio avanzata dalla società Italiana Petroli S.p.a. relativa all’impianto di distribuzione carburanti di cui al punto a) che precede; - ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della comunicazione del Comune di Noceto del 20 novembre 2025 di avvio del procedimento di ricognizione dell’intervenuta decadenza dell’autorizzazione prot. n. 24483 del 30.12.2014 relativa all’impianto di cui al punto a) che precede e conseguente messa in pristino del sito ai sensi dell’art. 28 co. 3 L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2014, n. 17; - ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della comunicazione del Comune di Noceto del 31 luglio 2025 di presa d’atto della rinuncia di Italiana Petroli S.p.a. alla domanda di sospensione dell’attività dell’impianto di cui al punto a) che precede e di decadenza dell’autorizzazione prot. n. 24483 del 30/12/2014 relativa al medesimo al medesimo impianto e di improcedibilità della comunicazione di riapertura dell’attività; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una sospensione o un rigetto espresso. Ha ritenuto che le esigenze della società potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dell'autorizzazione relativa a un impianto di distribuzione carburanti e ordine di messa in pristino del sito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota comunale del 30 dicembre 2025 con cui è stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione del 2014 relativa a un impianto di distribuzione carburanti ed è stata ordinata la messa in pristino entro dodici mesi. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente e nei limiti dell'interesse, il provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile la domanda di collaudo provvisorio, la comunicazione di avvio del procedimento di ricognizione della decadenza e conseguente messa in pristino, nonché la comunicazione di presa d'atto della rinuncia alla domanda di sospensione dell'attività e di decadenza dell'autorizzazione, con improcedibilità della comunicazione di riapertura dell'attività. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Considerato che le esigenze del ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione della trattazione del merito, il giudice può disporre tale misura invece di adottare una sospensione dell'efficacia dell'atto.

  • art. 28, comma 3, L.R. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 17

    È indicato nel ricorso quale base normativa dell'ordine di messa in pristino conseguente alla decadenza dell'autorizzazione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale definizione ravvicinata è ritenuta sufficiente a proteggere le esigenze della parte istante.
  • La fissazione sollecita della trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né un accoglimento o rigetto espresso della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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