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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21026/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La lite origina da un'azione revocatoria promossa da un creditore bancario nei confronti di atti compiuti dal debitore: costituzione di un fondo patrimoniale con il coniuge e vendita di alcuni beni al fratello. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria; in appello gli appellanti avevano contestato, tra l'altro, la legittimazione attiva della società subentrata nel credito per asserita cessione in blocco, nonché i presupposti soggettivi della revocatoria, in particolare la scientia damni dell'acquirente. In cassazione l'acquirente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 58 TUB, dell'art. 111 c.p.c., degli artt. 75 e 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse provata la cessione del credito, che la documentazione prodotta fosse tardiva e che comunque la cessione non implicasse successione nell'azione revocatoria; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2901 c.c., degli artt. 2727 ss. c.c., dell'art. 2697 c.c. e omesso esame, contestando che i soli rapporti di parentela e coabitazione fossero indizi sufficienti a fondare la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, soprattutto alla luce di elementi contrari quali la causale dell'acquisto, le caratteristiche dell'immobile e il pagamento integrale del prezzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la legittimazione attiva della cessionaria era verificabile d'ufficio e dunque la relativa prova non era soggetta alle preclusioni invocate; inoltre ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui chiedeva una diversa valutazione del materiale documentale, e infondata la doglianza sulla successione nell'azione, affermando che nella revocatoria il cessionario del credito può intervenire ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto dedotto in giudizio. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che il ricorrente non aveva efficacemente attaccato il ragionamento presuntivo dei giudici di merito né spiegato la reale portata indiziaria degli elementi contrari, e che l'apprezzamento sulla scientia damni è accertamento di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Al ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB

    è richiamato per la cessione in blocco dei crediti bancari; la Corte valorizza la documentazione pubblicata e prodotta per ritenere provata la cessione del credito.

  • art. 111 c.p.c.

    il cessionario del credito può intervenire nel giudizio revocatorio quale successore nel diritto dedotto in causa, poiché l'azione ex art. 2901 c.c. è strumentale alla soddisfazione del credito.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa la violazione prospettata in relazione alla legittimazione attiva.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della documentazione, ma la Corte afferma che la legittimazione attiva è verificabile d'ufficio e non soggetta alle preclusioni invocate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che ciò impedisse la produzione della prova della cessione e, quanto alla scientia damni, rileva che la critica non scalfisce l'accertamento di merito.

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria; la Corte ribadisce che il cessionario del credito subentra nella tutela del medesimo diritto di soddisfazione sul bene aggredito.

  • artt. 2727 ss. c.c.

    richiamati per il giudizio presuntivo sulla scientia damni; la Corte considera inammissibile o infondata la censura che non attacca specificamente la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria, la cessione del credito in pendenza di giudizio consente al cessionario di subentrare nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., poiché la tutela revocatoria è accessoria alla posizione creditoria e mira alla soddisfazione del medesimo diritto.
  • La prova della cessione di un credito bancario in blocco può essere desunta da un complesso di documenti coordinati; la relativa legittimazione attiva, essendo rilevabile d'ufficio, non è soggetta alle preclusioni processuali invocate per le prove costitutive ordinarie.
  • In sede di legittimità non è ammessa una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale documentale o presuntivo, se non nei limiti del vizio motivazionale nei rigorosi confini deducibili.
  • La scientia damni può essere provata anche per presunzioni, ma la censura di cassazione deve attaccare specificamente la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente opporre genericamente elementi di segno contrario.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza della scientia damni e sulla portata degli indizi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile solo per omissione o radicale carenza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoAccertamento
RamiProcesso civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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