Sentenza del 11/09/2017 n. 5297 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso Iva da dichiarazione - Decadenza azione accertatrice - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria rispetto a un credito IVA indicato nella dichiarazione annuale e chiedeva il riconoscimento e il pagamento del rimborso. La questione riguardava, in particolare, se l'Amministrazione potesse contestare il credito oltre i termini decadenziali previsti per l'accertamento in rettifica.
La decisione
La contestazione è stata accolta in favore del contribuente. È stato affermato che, salvo una diversa espressa previsione normativa, l'Amministrazione deve esaminare la richiesta di rimborso entro gli stessi termini di decadenza previsti per l'accertamento in rettifica. Se tale termine decorre senza l'adozione di un provvedimento, il diritto al rimborso si cristallizza sia nell'esistenza sia nell'importo. Il contribuente può quindi agire giudizialmente entro il termine ordinario di prescrizione, mentre l'Amministrazione non può più contestare i fatti originari del credito, salvo far valere fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi o estintivi.
Norme richiamate
Termini di decadenza per l'accertamento in rettifica
L'Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso nei medesimi termini di decadenza stabiliti per le procedure di accertamento in rettifica.
I termini decadenziali dell'accertamento operano anche rispetto alla verifica del credito d'imposta chiesto a rimborso, salvo che una norma preveda espressamente un termine diverso.
Termine ordinario di prescrizione dei diritti
Una volta decorso il termine di decadenza senza provvedimento dell'Amministrazione, il contribuente può far valere giudizialmente il diritto al rimborso entro il termine ordinario di prescrizione.
Massime di principio
- Quando un credito d'imposta è indicato nella dichiarazione e richiesto a rimborso, l'Amministrazione deve controllarlo e contestarlo entro il termine decadenziale applicabile all'accertamento, salvo specifiche disposizioni diverse.
- Il semplice decorso del termine senza un provvedimento dell'Amministrazione consolida il credito sia nella sua esistenza sia nel suo ammontare, impedendo contestazioni tardive sui fatti originari.
- La decadenza dell'Amministrazione non elimina automaticamente il diritto del contribuente al rimborso: il contribuente deve comunque attivarsi giudizialmente entro il termine ordinario di prescrizione.
- Restano possibili contestazioni fondate su fatti sopravvenuti che abbiano impedito, modificato o estinto il credito, purché non si tratti di una rivalutazione tardiva dei presupposti originari.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di presentazione della dichiarazione, il termine decadenziale applicabile, l'eventuale esistenza di un provvedimento dell'Amministrazione e la scadenza del termine di prescrizione.
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