Sentenza n. 13810/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 19 settembre 2025 con cui era stata negata l'assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. Nel corso del giudizio, il TAR, con ordinanza cautelare n. 905/2026, aveva ordinato all'amministrazione di riesaminare l'istanza, valutando in particolare la situazione degli organici del Commissariato interessato, comparata con quella delle sedi richieste. A seguito del riesame, il Ministero ha adottato il provvedimento del 27 aprile 2026, disponendo l'assegnazione temporanea del ricorrente presso il Commissariato di P.S. indicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. L'assegnazione temporanea disposta dal Ministero ha attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito con il ricorso e il provvedimento è stato adottato senza riserva rispetto agli esiti del giudizio. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina l'assegnazione temporanea richiesta dal dipendente e costituisce la base normativa dell'istanza originaria e del successivo provvedimento di assegnazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base per l'oscuramento dei dati personali e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, senza riserva degli esiti del giudizio.
- Quando il riesame imposto in sede cautelare conduce all'adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vicenda, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
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