Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48209/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo che la sottrazione di energia elettrica tramite allaccio abusivo al contatore condominiale dovesse qualificarsi come appropriazione indebita e non come furto. L'argomentazione difensiva si fonda sull'assunto che, essendo condomino, Calanni avrebbe una disponibilità pro quota dell'energia transitata attraverso il contatore condominiale e che la res (energia) si trovasse già in suo possesso. Sono richiamate pronunce di legittimità (tra cui sent. n. 13551/2002 e n. 57749/2017) che hanno ritenuto possibile la configurazione dell'appropriazione indebita in casi analoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo il quale l'energia elettrica, una volta misurata dal contatore condominiale e destinata al servizio delle parti comuni, non è oggetto di autonoma disponibilità da parte del singolo condomino; la deviazione del flusso dopo il contatore verso impianti ad uso esclusivo si configura come furto (art. 624 c.p.) e non come appropriazione indebita. La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali e principi secondo i quali la misurazione determina il momento del passaggio della disponibilità e l'assenza di potere dispositivo autonomo esclude l'appropriazione indebita. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    La fattispecie è stata in definitiva ricondotta nell'alveo del furto (art. 624 c.p.) con le aggravanti indicate da art. 625 nn. 2 e 7, ritenendosi non sussistente l'appropriazione indebita per mancata autonoma disponibilità del bene (energia) da parte del singolo condomino.

  • Sez. 2, n. 13551/2002 (giurisprudenza)

    Citata dal ricorrente a supporto della tesi dell'appropriazione indebita; sostiene in senso opposto che in alcune situazioni l'energia transitata possa integrare materia di appropriazione pro quota.

  • Sez. 5, n. 57749/2017 (giurisprudenza)

    Citata dal ricorrente come precedente favorevole alla qualificazione come appropriazione indebita; rappresenta l'orientamento che considera l'energia transitata come suscettibile di disponibilità pro quota.

  • Sez. 5, n. 17773/2022 e Sez. 5, n. 115/2021 (giurisprudenza)

    Richiamate dalla Corte di Cassazione come rappresentative dell'orientamento che qualifica la deviazione post-contatore come furto, per mancanza di autonomo potere dispositivo del singolo condomino.

  • Sez. U, n. 10495/1996 (Nastasi) (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la misurazione mediante contatore determina il momento del passaggio della disponibilità dell'energia dall'erogatore all'utente; da ciò consegue che, se l'energia è destinata a servizi comuni, il singolo non ne acquista autonomia di disponibilità.

  • Sez. 4, n. 54014/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui, in materia di reati contro il patrimonio, la sola detenzione senza autonoma disponibilità esclude l'appropriazione indebita e può integrare il furto.

Massime di principio

  • Se l'energia elettrica è misurata e destinata al servizio delle parti comuni (contatore condominiale), il singolo condomino non acquista autonomia di disponibilità su quella energia.
  • La deviazione del flusso di energia dopo il contatore condominiale verso impianti ad uso esclusivo del condomino tende a qualificarsi come furto e non come appropriazione indebita, per assenza di potere dispositivo autonomo.
  • Per sostenere una tesi di appropriazione indebita è necessario dimostrare che l'agente aveva un autonomo potere dispositvo o la detenzione della cosa in modo tale da poterla legalmente disporre pro quota; in mancanza, prevale la qualificazione come furto.
  • Aspetti tecnici (es. punto di allaccio rispetto al contatore, modalità di deviazione, esistenza di autorizzazioni) sono determinanti per la qualificazione giuridica e devono essere provati in fatto.
  • In ipotesi analoghe, la difesa può tentare di dimostrare l'esistenza di un titolo autorizzatorio, la disponibilità pro quota o elementi concreti di possesso/detenzione che rendano plausibile l'esercizio di un potere dispositivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.