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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5172/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: (1) censurano l'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 sostenendo che la condotta contestata sarebbe mera omissione nella tenuta delle scritture (illecito amministrativo ex art. 9 d.lgs. 471/1997) e non distruzione/occultamento; lamentano inoltre carenza di motivazione rispetto alla responsabilità di Angeli; (2) deducono violazione di legge sulla determinazione della pena in relazione al minimo edittale applicabile a Bonanno, stante la data del fatto (20/08/2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha confermato che la condotta contestata riguardava documentazione esistente (fatture, documenti di incasso/pagamento, contratti, corrispondenza) occultata in modo tale da ostacolare la ricostruzione dei redditi/volume d'affari, quindi integrativa del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000; la conferma della condanna nei confronti di Lucia Angeli è stata mantenuta. Il secondo motivo è stato invece accolto in parte: la Corte ha rilevato l'errata individuazione del minimo edittale da parte della Corte territoriale in relazione alla data del fatto e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio di Bonanno, rideterminando la pena in 4 mesi di reclusione (applicazione del minimo di 6 mesi ridotto di un terzo) e determinando la durata delle pene accessorie temporanee (interdizione dagli uffici direttivi: minimo 6 mesi; incapacità di contrattare con la PA e interdizione nelle funzioni di rappresentanza/assistenza in materia tributaria: 1 anno). Sono confermate le pene accessorie già disposte in perpetuo (interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria) e l'ordine di pubblicazione della sentenza. Si è inoltre rilevato che la condanna per il reato ex art. 8 a carico di Bonanno era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    La norma punisce due condotte alternative (distruzione o occultamento, totale o parziale, di documenti contabili o di documenti la cui conservazione è obbligatoria). L'elemento costitutivo è l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari a causa della distruzione/occultamento; la norma si applica anche quando la documentazione esiste ma viene resa indisponibile dagli imputati impedendo la ricostruzione.

  • d.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 22

    "Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse"

    Stabilisce l'obbligo di conservazione della documentazione idonea a ricostruire le componenti positive del reddito; i documenti citati rientrano nella documentazione che deve essere tenuta e conservata.

  • d.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 39, comma 3

    "I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"

    Collega espressamente gli obblighi di conservazione ai documenti IVA, confermando che fatture e registri rientrano nella documentazione rilevante ai fini fiscali e di accertamento.

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1

    Prevede l'illecito amministrativo per omissione nella tenuta delle scritture; la Corte distingue nettamente questa fattispecie amministrativa dalla condotta penale di distruzione/occultamento punita dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000.

  • codice di procedura penale, art. 620

    Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena quando l'annullamento non richiede rinnovazione dell'istruttoria o valutazioni di merito; utilizzata per rideterminare la pena di Bonanno.

  • codice penale, art. 36

    Prevede la pubblicazione della sentenza; la Corte ha confermato la pubblicazione quale pena accessoria disposta.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. a), b), c)

    Indica le pene accessorie applicabili ai reati tributari (es. interdizioni, incapacità a contrattare con la PA); la Corte ha determinato la durata delle pene accessorie temporanee e confermato quelle permanenti già disposte.

Massime di principio

  • La distinzione tra omissione nella tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e la distruzione/occultamento di documenti (reato penale) è sostanziale: l'art. 10 punisce condotte attive che rendono impossibile la ricostruzione del reddito, non la semplice mancata istituzione o tenuta dei libri.
  • L'art. 10 può trovare applicazione anche quando la documentazione esisteva ma gli imputati l'hanno occultata; l'impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto e sussiste anche se è necessario acquisire documenti da terzi per ricostruire il reddito, salvo che il risultato economico sia comunque ricostruibile con altra documentazione già in possesso dell'imprenditore.
  • In sede di cassazione i rilievi che attengono alla valutazione della prova e della motivazione sono difficilmente accolti se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente; invece, questioni di diritto o di corretta applicazione delle norme sulla determinazione della pena possono essere accolte e portare a rimedi (anche senza rinvio) come la rideterminazione della pena ex art. 620 c.p.p.
  • Per la determinazione della pena va considerata la legge applicabile alla data del fatto: errori nel riferimento al minimo edittale vigente al momento del fatto possono giustificare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La prescrizione può estinguere singoli reati anche se altri capi di imputazione permangono; occorre verificare la decorrenza e gli effetti della prescrizione distintamente per ciascun reato.
  • Le pene accessorie previste per i reati tributari devono essere determinate coerentemente con il trattamento principale e possono essere confermate o rideterminate dalla Corte di Cassazione quando l'annullamento riguarda solo il profilo sanzionatorio.

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