Cassazione Penale, Sentenza n. 5172/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: (1) censurano l'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 sostenendo che la condotta contestata sarebbe mera omissione nella tenuta delle scritture (illecito amministrativo ex art. 9 d.lgs. 471/1997) e non distruzione/occultamento; lamentano inoltre carenza di motivazione rispetto alla responsabilità di Angeli; (2) deducono violazione di legge sulla determinazione della pena in relazione al minimo edittale applicabile a Bonanno, stante la data del fatto (20/08/2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha confermato che la condotta contestata riguardava documentazione esistente (fatture, documenti di incasso/pagamento, contratti, corrispondenza) occultata in modo tale da ostacolare la ricostruzione dei redditi/volume d'affari, quindi integrativa del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000; la conferma della condanna nei confronti di Lucia Angeli è stata mantenuta. Il secondo motivo è stato invece accolto in parte: la Corte ha rilevato l'errata individuazione del minimo edittale da parte della Corte territoriale in relazione alla data del fatto e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio di Bonanno, rideterminando la pena in 4 mesi di reclusione (applicazione del minimo di 6 mesi ridotto di un terzo) e determinando la durata delle pene accessorie temporanee (interdizione dagli uffici direttivi: minimo 6 mesi; incapacità di contrattare con la PA e interdizione nelle funzioni di rappresentanza/assistenza in materia tributaria: 1 anno). Sono confermate le pene accessorie già disposte in perpetuo (interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria) e l'ordine di pubblicazione della sentenza. Si è inoltre rilevato che la condanna per il reato ex art. 8 a carico di Bonanno era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
La norma punisce due condotte alternative (distruzione o occultamento, totale o parziale, di documenti contabili o di documenti la cui conservazione è obbligatoria). L'elemento costitutivo è l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari a causa della distruzione/occultamento; la norma si applica anche quando la documentazione esiste ma viene resa indisponibile dagli imputati impedendo la ricostruzione.
d.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 22
"Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse"
Stabilisce l'obbligo di conservazione della documentazione idonea a ricostruire le componenti positive del reddito; i documenti citati rientrano nella documentazione che deve essere tenuta e conservata.
d.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 39, comma 3
"I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"
Collega espressamente gli obblighi di conservazione ai documenti IVA, confermando che fatture e registri rientrano nella documentazione rilevante ai fini fiscali e di accertamento.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1
Prevede l'illecito amministrativo per omissione nella tenuta delle scritture; la Corte distingue nettamente questa fattispecie amministrativa dalla condotta penale di distruzione/occultamento punita dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000.
codice di procedura penale, art. 620
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena quando l'annullamento non richiede rinnovazione dell'istruttoria o valutazioni di merito; utilizzata per rideterminare la pena di Bonanno.
codice penale, art. 36
Prevede la pubblicazione della sentenza; la Corte ha confermato la pubblicazione quale pena accessoria disposta.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. a), b), c)
Indica le pene accessorie applicabili ai reati tributari (es. interdizioni, incapacità a contrattare con la PA); la Corte ha determinato la durata delle pene accessorie temporanee e confermato quelle permanenti già disposte.
Massime di principio
- La distinzione tra omissione nella tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e la distruzione/occultamento di documenti (reato penale) è sostanziale: l'art. 10 punisce condotte attive che rendono impossibile la ricostruzione del reddito, non la semplice mancata istituzione o tenuta dei libri.
- L'art. 10 può trovare applicazione anche quando la documentazione esisteva ma gli imputati l'hanno occultata; l'impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto e sussiste anche se è necessario acquisire documenti da terzi per ricostruire il reddito, salvo che il risultato economico sia comunque ricostruibile con altra documentazione già in possesso dell'imprenditore.
- In sede di cassazione i rilievi che attengono alla valutazione della prova e della motivazione sono difficilmente accolti se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente; invece, questioni di diritto o di corretta applicazione delle norme sulla determinazione della pena possono essere accolte e portare a rimedi (anche senza rinvio) come la rideterminazione della pena ex art. 620 c.p.p.
- Per la determinazione della pena va considerata la legge applicabile alla data del fatto: errori nel riferimento al minimo edittale vigente al momento del fatto possono giustificare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- La prescrizione può estinguere singoli reati anche se altri capi di imputazione permangono; occorre verificare la decorrenza e gli effetti della prescrizione distintamente per ciascun reato.
- Le pene accessorie previste per i reati tributari devono essere determinate coerentemente con il trattamento principale e possono essere confermate o rideterminate dalla Corte di Cassazione quando l'annullamento riguarda solo il profilo sanzionatorio.
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