Ordinanza n. 172/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di ammonimento prot. n.-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Salerno e del correlato Processo verbale di notifica del -OMISSIS-, con il quale si ammoniva il ricorrente, -OMISSIS- ai sensi dell'art.8 D.L. n.11/2009 conv. con. modif. dalla L.n.38/2009, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge ed intimandogli di porre fine ai comportamenti persecutori e molesti nei confronti della richiedente-OMISSIS-; - di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, inclusi tutti gli atti del procedimento amministrativo a monte espletato, compresi gli eventuali atti istruttori in esso richiamati nonchè quelli pretermessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento del Questore, con relativo verbale di notifica, adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento questorile e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono doglianze relative all'insussistenza o alla non adeguata valutazione dei presupposti dell'ammonimento, alla natura reciproca dei comportamenti conflittuali e ossessivi nella relazione, nonché alla mancata comunicazione del preavviso procedimentale. Il ricorrente ha sostenuto che, ove fosse stato previamente avvisato, avrebbe potuto dichiarare di non avere più interesse a contattare la persona richiedente l'ammonimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il compendio degli elementi posti a base dell'ammonimento non fosse prima facie scalfito dalle censure del ricorrente. Il Collegio ha attribuito prevalenza all'interesse alla sicurezza e all'integrità psicofisica della persona richiedente e dei suoi familiari, considerando il carattere cautelare e non sanzionatorio dell'ammonimento. La natura tossica della relazione, caratterizzata da gelosia morbosa, sfiducia reciproca, pensieri ossessivi, insulti e recriminazioni reciproche, non è stata ritenuta incompatibile con l'ammonimento, ma idonea a rafforzare la correttezza delle valutazioni amministrative. Anche la deduzione relativa al mancato preavviso è stata valutata negativamente, poiché dalle stesse allegazioni del ricorrente emergeva che l'intervento dell'autorità pubblica avrebbe costituito la leva per arrestare condotte invasive della vita privata e potenzialmente ansiogene per la persona interessata e i suoi familiari. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, conv. con modificazioni dalla l. 38/2009
La disposizione costituisce la base normativa dell'ammonimento del Questore, qualificato dal giudice come misura cautelare e non sanzionatoria, finalizzata alla prevenzione di condotte persecutorie e alla tutela della sicurezza e dell'integrità psicofisica delle persone coinvolte.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha esaminato la domanda incidentale verificando, in particolare, la sussistenza del fumus boni iuris e procedendo al bilanciamento degli interessi coinvolti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
La norma è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e le persone citate nel ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'ammonimento del Questore può essere mantenuto quando gli elementi raccolti dall'amministrazione appaiano prima facie idonei a sostenere la misura e le censure del destinatario non ne scalfiscano immediatamente la plausibilità.
- L'ammonimento del Questore ha natura cautelare e non sanzionatoria; la sua legittimità va valutata in funzione preventiva, considerando il rischio per la sicurezza e l'integrità psicofisica della persona interessata e dei suoi familiari.
- La reciprocità dei conflitti, delle condotte ossessive o delle recriminazioni all'interno di una relazione non esclude, di per sé, l'adozione dell'ammonimento quando il quadro complessivo evidenzi comportamenti invasivi della vita privata e potenzialmente fonte di ansia o pericolo.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, l'interesse alla sicurezza e all'integrità psicofisica della persona esposta a condotte persecutorie può prevalere sull'interesse del destinatario alla sospensione dell'ammonimento, anche attraverso un bilanciamento degli interessi fondato sulla funzione preventiva della misura.
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