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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46474/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione n. 228/23 emesso dopo la condanna per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 7 D.L. n.152/1991. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dedotto (1) che l'art. 4-bis ord. pen., come richiamato dall'art. 656 cod. proc. pen., rende ostative le misure alternative soltanto per i delitti commessi nella forma consumata e non per quelli nella forma tentata, anche se aggravati dal cosiddetto metodo mafioso o dall'agevolazione prevista dall'art. 416-bis; (2) violazione di parità di trattamento rispetto ai coimputati Pruiti e Galati Giordano, i quali, pur avendo residuo pena maggiore e trovandosi nella stessa posizione processuale, avevano ottenuto la sospensione dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'art. 4-bis ord. pen., quando richiama i delitti 'commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni', comprende anche i reati nella forma del tentativo, poiché il tentativo è comunque caratterizzato dal 'metodo' o dalla 'finalità' mafiosa richiamata dalla norma. La Corte ha quindi ritenuto legittima la decisione della Corte di appello di Catania di non concedere la sospensione dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    La norma ostativa, nella parte in cui ricomprende i delitti commessi 'avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni', si applica anche ai reati rimasti allo stadio del tentativo, perché il tentativo conserva il 'metodo' o la 'finalità' mafiosa che la disposizione intende colpire.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fornisce la nozione di 'associazione di tipo mafioso' e delle condizioni/agevolazioni che caratterizzano il metodo mafioso; tali condizioni, quando emergono anche nel tentativo, attivano l'ostatività prevista dall'art. 4-bis.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 4-bis ord. pen. nell'ambito delle decisioni sull'esecuzione e sulle misure alternative, con la conseguenza che l'ostatività prevista dall'art. 4-bis deve essere valutata anche in sede esecutiva.

  • art. 7 D.L. n. 152/1991

    Norma che configura l'aggravante (cd. 'metodo mafioso' o simile) applicata al reato di estorsione; la condanna del ricorrente era per tentata estorsione aggravata ai sensi di questa disposizione, elemento che ha contribuito a qualificare la fattispecie come ostativa alle misure alternative.

Massime di principio

  • Quando una norma ostativa (art. 4-bis ord. pen.) ricomprende delitti commessi 'avvalendosi' del metodo mafioso o 'al fine di agevolare' associazioni mafiose, tale richiamo comprende anche la forma tentata del reato: il tentativo mantiene la finalità/metodo che la norma intende bloccare.
  • La valutazione dell'ostatività in sede esecutiva (ex art. 656 c.p.p.) deve applicare i principi stabiliti dall'art. 4-bis, con attenzione alla concreta presenza del metodo o della finalità mafiosa anche se il reato è tentato.
  • Presunte disparità di trattamento rispetto a decisioni favorevoli ad altri imputati richiedono una motivazione solida e non possono prevalere contro l'indirizzo giurisprudenziale consolidato; la presenza di precedente contrario in Cassazione rende difficile il successo del ricorso.
  • Chi è condannato per reati collegati al metodo o all'agevolazione mafiosa deve considerare elevata la probabilità di esclusione dalle misure alternative, anche se la fattispecie è nella forma tentata.
  • Per contestare l'applicazione dell'art. 4-bis in casi di tentativo è necessario dimostrare l'assenza della finalità o del metodo mafioso, non semplicemente invocare la natura tentata del reato.

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