Sentenza del 19/03/2018 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Notificazione - Notificazione al portiere non seguita da invio della raccomanda informativa - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento perché l'atto era stato consegnato al portiere del proprio stabile di domicilio senza che fosse successivamente inviata la raccomandata informativa prevista dalla legge. Tale comunicazione è necessaria per informare il destinatario dell'avvenuta consegna a una persona diversa da lui.
La decisione
La contestazione è stata accolta: la notificazione dell'intimazione di pagamento è stata ritenuta nulla, poiché la consegna al portiere, non seguita dall'invio della raccomandata informativa al contribuente, non consente di considerare perfezionato correttamente il procedimento notificatorio. Di conseguenza, l'atto notificato non può produrre validamente i propri effetti nei confronti del contribuente, salvo eventuale rinnovazione della notificazione o sanatoria nei casi ammessi dall'ordinamento.
Norme richiamate
Articolo 139, quarto comma, codice di procedura civile
Se la copia è consegnata al portiere dello stabile, l'ufficiale giudiziario deve darne notizia al destinatario mediante raccomandata.
La consegna dell'atto al portiere è subordinata all'invio della raccomandata informativa al destinatario. L'omissione di tale adempimento determina la nullità della notificazione.
Massime di principio
- Quando un atto viene consegnato al portiere dello stabile, non è sufficiente la sola consegna: deve essere inviata anche la raccomandata informativa al destinatario.
- L'omissione della raccomandata informativa incide sulla validità della notificazione e può rendere nullo l'atto notificato.
- In caso di contestazione, occorre verificare la relata di notifica e la documentazione postale relativa all'invio e alla ricezione della raccomandata informativa.
- La nullità della notificazione deve essere fatta valere tempestivamente nell'ambito del ricorso contro l'atto, salvo che intervenga una valida sanatoria prevista dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 mar 2018Sentenza del 19/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 19 mar 2018Sentenza del 19/03/2018 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 19 mar 2018Sentenza del 19/03/2018 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 19 mar 2018Sentenza del 19/03/2018 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 19 mar 2018Sentenza del 19/03/2018 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 19 mar 2018Sentenza del 19/03/2018 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →