Cassazione Civile, Ordinanza n. 10664/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato a una società un'intimazione di pagamento relativa a una cartella emessa per riprese IVA concernenti l'anno d'imposta 1999. La società aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendo l'accoglimento; in appello, però, la corte tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo il gravame dell'agente della riscossione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria con cui ha aderito alla richiesta, formulata dalla controparte, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per effetto dell'adesione alla c.d. rottamazione-bis e dell'integrale pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata e dell'integrale adempimento del debito rateizzato, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, ritenendo che la definizione agevolata assorba il costo del processo pendente, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale misura presuppone un esito di rigetto, inammissibilità o improponibilità, non un'estinzione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
È il veicolo processuale mediante il quale la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
art. 391 c.p.c.
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.
La Corte lo indica come base per dichiarare l'estinzione del giudizio nei casi di rinuncia del ricorrente o di estinzione ex lege del rapporto processuale in presenza di definizione agevolata e pagamento integrale.
art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
rottamazione-bis, ai sensi dell’art. dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017
Costituisce la disciplina della definizione agevolata cui la società ha aderito, con conseguente pagamento integrale del debito rateizzato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione, trattandosi di previsione sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione, riferita solo a rigetto, inammissibilità o improponibilità.
Massime di principio
- In presenza di adesione a una definizione agevolata del carico tributario e di integrale pagamento del debito rateizzato, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto con cessazione della materia del contendere.
- Se il ricorrente aderisce alla definizione agevolata e l'obbligazione tributaria risulta integralmente adempiuta, non vi è luogo a una decisione sul merito del ricorso.
- La definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, sicché non va pronunciata condanna alle spese.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il processo si estingue, poiché la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti.
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