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Sentenza

Sentenza n. 12246/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 44863 del 4 luglio 2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni;

Giustizia amministrativa202604650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 4 luglio 2025 una domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, protrattasi oltre il termine di conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, fosse intervenuto un provvedimento espresso né risultassero richieste di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui segue il termine di tre mesi per il provvedimento di riconoscimento, per un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il TAR richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento e lo considera violato dall’inerzia ministeriale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La norma non è espressamente richiamata nel testo; il giudice applica comunque la disciplina generale sulla conclusione del procedimento e sull’obbligo di provvedere.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo indicato dal giudice è di quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico mediante un provvedimento espresso, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele.
  • In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in luogo dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformare la propria decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneOttemperanza e commissario ad acta

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