Ordinanza n. 110/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento si fondava su due autonome ragioni: l’assenza di un permesso stagionale valido al momento della presentazione dell’istanza e la mancata produzione della documentazione necessaria. Il ricorrente contestava tali presupposti, valorizzando anche la precedente presentazione, entro i termini, di una generica richiesta di rinnovo del permesso stagionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In fase sommaria ha ritenuto che entrambe le motivazioni dell’atto resistessero alle censure. Quanto alla documentazione, ha rilevato che si trattava di documenti nella piena disponibilità del lavoratore e che la loro produzione successiva non poteva sanare ex post il provvedimento, la cui legittimità deve essere valutata al momento dell’adozione. Quanto alla validità del titolo, ha affermato che, pur in assenza di un termine espresso per la conversione del permesso stagionale, la relativa domanda deve essere presentata entro la scadenza del titolo, o al più entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo la logica desumibile dalla disciplina dei permessi di studio e dei rinnovi. Nel caso concreto l’istanza era stata presentata nove mesi dopo la scadenza. La richiesta tempestiva di un generico rinnovo non è stata ritenuta idonea a prorogare la validità del permesso, poiché il rinnovo senza rientro nel Paese d’origine è ammesso solo in presenza di una nuova opportunità di lavoro stagionale e, comunque, entro i limiti previsti dall’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998; la mera pendenza dell’istanza, in assenza di un espresso provvedimento di rinnovo, non prolunga la validità del titolo ai fini della conversione. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per l’assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parametro sistematico per ritenere che la richiesta di conversione debba essere presentata entro la scadenza del titolo da convertire.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato per individuare, in via alternativa e analogica, un termine massimo di sessanta giorni dalla scadenza del titolo.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
La possibilità di rinnovare il permesso stagionale senza obbligo di rientro è ammessa esclusivamente in presenza di una nuova opportunità di lavoro stagionale e nei limiti temporali previsti dalla norma.
Massime di principio
- La domanda di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere presentata entro la scadenza del titolo da convertire o, al più, entro sessanta giorni dalla scadenza; non è consentito utilizzare la conversione per regolarizzare una permanenza irregolare protrattasi per mesi o anni.
- La mera presentazione di una domanda di rinnovo del permesso stagionale non proroga la validità del titolo originario ai fini della conversione in un permesso di diversa natura, in assenza di un espresso provvedimento di rinnovo.
- Il rinnovo del permesso stagionale senza obbligo di rientro nel Paese d’origine presuppone una nuova opportunità di lavoro stagionale e deve rispettare i limiti temporali stabiliti dall’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998.
- La produzione successiva dei documenti necessari non può rendere illegittimo un provvedimento che, al momento della sua adozione, risultava legittimo; la legittimità dell’atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione.
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