Sentenza n. 809/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 10/7/2025, notificata all'odierno ricorrente in data 2/8/2025, avente ad oggetto “Ordinanza di acquisizione delle opere edilizie abusive e relativa area di sedime, a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive (art. 31, comma 2, d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.il) n. 5 del 24.06.20l4; - della Determinazione n. -OMISSIS- dell’8/7/2025, notificata all'odierno ricorrente in data 2/8/2025, con cui il responsabile del III settore servizi tecnici, ha determinato di irrogare ai responsabili degli abusi la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, per euro 20.000,00; - nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e della relativa area di sedime, nonché determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, comproprietario insieme ad altri familiari di terreni sui quali erano presenti manufatti abusivi, ha impugnato l'ordinanza di acquisizione e la determinazione sanzionatoria adottate dopo l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. In via preliminare ha sostenuto che l'acquisizione potesse essere contestata anche se non era stata impugnata l'ordinanza di demolizione, poiché il provvedimento acquisitivo costituiva un atto autonomo ed efficace solo con la sua adozione. Nel merito ha dedotto, quanto all'acquisizione, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, assumendo che l'area indicata dal Comune fosse molto più ampia della superficie occupata dai manufatti e che mancassero la motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, i criteri di calcolo, la precisa delimitazione dell'area ulteriore e il rispetto del limite quantitativo previsto dalla legge. Quanto alla sanzione pecuniaria, ha contestato di poter essere qualificato come responsabile dell'abuso, sostenendo di essere estraneo alla realizzazione dei manufatti, risalenti al periodo anteriore alla morte del genitore, e di avere anzi sollecitato il Comune a procedere alla demolizione a proprie spese. Ha inoltre dedotto che i manufatti fossero nella disponibilità degli altri comproprietari, i quali avrebbero impedito l'intervento demolitorio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle censure relative all'area, perché già indicata nell'ordinanza di demolizione, e ha sostenuto nel merito che l'acquisizione riguardasse anche l'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe e che la sanzione avesse natura reale, potendo essere applicata anche al proprietario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune. Ha ritenuto che l'ordinanza di acquisizione costituisca una distinta misura sanzionatoria e che le contestazioni sulla sua estensione possano essere proposte con l'impugnazione dell'atto acquisitivo, anche quando l'ordinanza di demolizione abbia già indicato in via generica l'area. La determinazione precisa e vincolante dell'area deve infatti risultare dal successivo provvedimento di acquisizione, che può anche discostarsi dalla precedente indicazione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l'atto impugnato non disponeva l'acquisizione di un'area ulteriore rispetto all'area di sedime: l'espressione utilizzata, letta insieme all'indicazione analitica degli immobili, doveva essere intesa come riferita alla sola area direttamente occupata dai manufatti. Il giudice ha ribadito che, quando l'Amministrazione intenda acquisire un'area ulteriore, deve indicarla con precisione, perimetrarla e motivare specificamente le ragioni della necessità dell'acquisizione, nel rispetto del limite quantitativo legale; nel caso concreto, tuttavia, non risultava alcuna acquisizione ulteriore. Anche il motivo sulla sanzione pecuniaria è stato respinto. Il proprietario rientra, in linea generale, nella categoria dei responsabili dell'abuso ai fini dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, salva la prova di un'estraneità accompagnata da iniziative concrete e tempestive dirette a impedire o rimuovere l'abuso. Le iniziative del ricorrente presso il Comune non erano sufficienti, poiché non risultavano diffide o altre iniziative ultimative direttamente rivolte agli altri comproprietari, né adeguati impedimenti di fatto o di diritto alla demolizione. La mera buona fede e l'estraneità materiale alla realizzazione dell'abuso non escludono gli effetti della natura reale dell'illecito edilizio né la responsabilità ai fini della sanzione per inottemperanza. Il ricorso è stato integralmente rigettato; spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Disciplina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'eventuale acquisizione di un'area ulteriore rispetto al sedime deve essere puntualmente indicata, quantificata e motivata, entro il limite massimo previsto dalla norma.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione nei confronti dei responsabili dell'abuso, categoria nella quale possono rientrare il proprietario, il possessore o l'utilizzatore con disponibilità giuridica del bene.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone fisiche coinvolte nel procedimento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è una misura sanzionatoria autonoma e distinta dall'ordinanza di demolizione; pertanto, i vizi relativi alla precisa individuazione e all'estensione dell'area acquisita possono essere dedotti impugnando il successivo provvedimento acquisitivo, anche se l'ordinanza di demolizione non è stata impugnata.
- Quando l'Amministrazione intende acquisire, oltre al sedime dei manufatti abusivi, un'area ulteriore ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, il provvedimento di acquisizione deve identificare e perimetrare con precisione tale area, indicare i criteri di quantificazione e motivare specificamente le ragioni che ne rendono necessaria l'acquisizione, nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge.
- Se il provvedimento di acquisizione indica soltanto gli immobili abusivi e la relativa area di sedime, senza menzionare, quantificare o perimetrare aree ulteriori, esso non può essere interpretato come dispositivo dell'acquisizione di superfici aggiuntive rispetto a quelle direttamente occupate dalle opere.
- Ai fini della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, il proprietario può essere considerato responsabile dell'abuso anche se non ne ha curato materialmente la realizzazione, in ragione della natura reale dell'illecito edilizio e della disponibilità giuridica del bene.
- Il proprietario che invochi la propria estraneità all'abuso deve dimostrare, oltre alla non partecipazione materiale, di avere posto in essere iniziative concrete, tempestive e direttamente rivolte a impedire o rimuovere l'abuso, quali diffide o altre iniziative ultimative nei confronti dei soggetti che detengono o utilizzano il bene; la mera buona fede o la richiesta di intervento rivolta all'Amministrazione non sono sufficienti.
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