Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21982/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una società assicuratrice per ottenere dagli eredi di una debitrice defunta il rimborso di una somma versata alla Regione Abruzzo in esecuzione di una polizza fideiussoria contratta dalla de cuius. Il Tribunale condannò i convenuti, tra cui il ricorrente, al pagamento pro quota. In appello il ricorrente contestò la propria legittimazione passiva, sostenendo di non aver validamente accettato l'eredità e di non poter essere considerato erede obbligato per i debiti della defunta; contestò inoltre il rigetto delle prove richieste e la mancata ammissione in appello di un documento (libretto di deposito) che, a suo dire, avrebbe dimostrato che le somme oggetto di esecuzione erano personali e non ereditarie. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciò violazione di norme sostanziali e processuali in tema di accettazione espressa/tacita dell'eredità, prova, dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi e confessione, insistendo sul fatto che una mera dichiarazione di essere erede non integrerebbe accettazione espressa e che egli avrebbe agito come terzo, non come erede. Con il secondo motivo denunciò la mancata ammissione, ex art. 345 c.p.c., della produzione documentale in appello, sostenendo che il documento fosse indispensabile o comunque utile a rafforzare le prove già acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile sia perché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile in presenza di doppia conforme, sia perché le censure non colpivano la ratio decisiva della sentenza impugnata: l'avvenuta accettazione espressa dell'eredità, ritenuta dalla corte territoriale sulla base di una dichiarazione resa in atto pubblico nel procedimento esecutivo. La ricorrente omessa trascrizione e localizzazione di tale dichiarazione ha determinato anche la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; perciò sono rimaste assorbite le ulteriori contestazioni sull'accettazione tacita e sulla qualità di terzo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava specificamente l'affermazione di irrilevanza del documento e non confutava adeguatamente la concorrente ratio della mancata dimostrazione dell'impossibilità di produrre il documento in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 475 c.c.

    La dichiarazione resa in atto pubblico dal chiamato all'eredità è stata ritenuta idonea a integrare accettazione espressa dell'eredità.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'accettazione espressa già accertata in fatto dalla corte territoriale.

  • art. 485 c.c.

    inventario nel termine previsto

    La mancata prova/deduzione della redazione dell'inventario nel termine ha condotto la corte territoriale a considerare il soggetto erede puro e semplice.

  • art. 345 c.p.c.

    produzione documentale in appello

    La produzione di nuovi documenti in appello è preclusa se non viene dimostrata l'impossibilità della loro produzione in primo grado per causa non imputabile; inoltre deve trattarsi di documento rilevante rispetto alle questioni decisive.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    onere di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato la dichiarazione ritenuta decisiva ai fini dell'accettazione espressa dell'eredità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il motivo è stato ritenuto non deducibile in presenza di doppia conforme di merito, in difetto della dimostrazione che le rationes facti delle due decisioni fossero diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    contributo unificato aggiuntivo

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel ricorso come possibile qualificazione della dichiarazione resa in giudizio, ma non accolto come decisivo dalla Corte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma le doglianze sono state reputate inidonee a scalfire l'accertamento decisivo compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1180 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la qualità di terzo rispetto al pagamento eseguito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • artt. 546 c.p.c. e 547 c.p.c.

    obblighi del terzo e dichiarazione del terzo

    Invocati dal ricorrente per sostenere di aver operato come terzo nel pignoramento presso terzi, ma tali profili sono stati ritenuti recessivi rispetto all'accertata accettazione dell'eredità.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decisiva autonoma e non efficacemente censurata, le altre censure che non la colpiscono sono prive di interesse e il ricorso è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le basi fattuali delle due decisioni di merito siano diverse.
  • Chi ricorre per cassazione ha l'onere di trascrivere e localizzare specificamente gli atti e i documenti rilevanti sui quali fonda la censura; la mancata osservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c. comporta inammissibilità.
  • L'accettazione espressa dell'eredità può essere desunta da una dichiarazione resa in atto pubblico dal chiamato all'eredità, con conseguente qualità di erede puro e semplice e legittimazione passiva per i debiti ereditari.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo nei limiti dell'art. 345 c.p.c. e richiede la dimostrazione dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile, oltre alla loro effettiva rilevanza decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.