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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48832/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore aveva chiesto, con le forme dell'incidente probatorio, l'espletamento di una perizia per accertare la capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al processo nel procedimento per atti persecutori e lesioni personali. Il G.I.P. ha rigettato la richiesta ritenendo che "non si ravvisa alcuno dei presupposti di cui all'art. 392 c.p.p.", sicché il P.M. ha impugnato sostenendo che solo la perizia poteva accertare la capacità processuale e che il rigetto avrebbe determinato una stasi del procedimento e costituito atto abnorme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sia dimostrata l'abnormità del provvedimento del G.I.P.: il codice (art. 70 c.p.p.) assegna al giudice discrezionalità vincolata sulla perizia, che va disposta "se occorre" quando sussiste un fumus di incapacità; in fase di indagini la perizia si ordina con le forme dell'incidente probatorio quando "risulta la necessità di provvedere". È onere di chi chiede l'incidente probatorio (qui il P.M.) allegare il fumus di incapacità; nel caso specifico il P.M. si era limitato ad indicare disturbi diagnostici che, secondo la Corte, non dimostravano ictu oculi il fumus. Perciò il rigetto non ha determinato una stasi irreparabile del procedimento e non è configurabile come atto abnorme; il P.M. può riproporre la richiesta con adeguata allegazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi della normativa sulla privacy.

Norme richiamate

  • art. 70 cod. proc. pen.

    "se occorre"; "quando la 'necessità di provvedere', come recita il comma indicato, 'risulta durante le indagini preliminari'"

    La norma attribuisce al giudice una discrezionalità vincolata: la perizia va disposta quando esiste un fumus di incapacità non dimostrata da altri elementi. In fase di indagini la perizia si ordina con le forme dell'incidente probatorio se "risulta la necessità di provvedere".

  • art. 392 cod. proc. pen.

    L'art. 392 disciplina i casi e le forme dell'incidente probatorio; la Corte chiarisce che, sebbene l'art. 70 comma 3 richieda le "forme" dell'incidente probatorio in indagine, è onere del richiedente dimostrare la "necessità di provvedere" (fumus). Non sempre è necessario dimostrare i presupposti di ammissibilità dell'art. 392 se la necessità risulta in altra misura, ma il richiedente deve comunque allegare i fatti che giustificano la richiesta.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: non è consentito utilizzare la nozione di 'abnormità' per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni e delle norme che regolano la cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Fondamento costituzionale del diritto di difesa: il processo richiede la partecipazione di soggetti capaci di autodifesa, ragione per cui può rendersi necessaria la verifica della capacità processuale.

  • art. 305, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato quale corollario: la disposizione sulla proroga dei termini di custodia cautelare quando la perizia determina la sospensione dei termini procedurali.

  • d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy), art. 52

    Fondamento per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, a tutela della riservatezza delle parti (specialmente del minore).

Massime di principio

  • La perizia sulla capacità processuale deve essere disposta dal giudice solo se ricorre un fumus di incapacità non già dimostrato da altri elementi: chi la richiede deve allegare fatti idonei a far emergere tale fumus.
  • In fase di indagini l'art. 70 c.p.p. richiede che la perizia sia disposta "con le forme dell'incidente probatorio" quando "risulta la necessità di provvedere", ma resta a carico del richiedente l'onere di far emergere questa necessità.
  • Il rigetto di una richiesta di incidente probatorio non è automaticamente "atto abnorme": per affermare l'abnormità occorre dimostrare che il provvedimento è estraneo alla funzione giurisdizionale e determina una stasi irreparabile del processo.
  • Non è possibile utilizzare la nozione di abnormità per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni: vizi di motivazione del G.I.P. non sono direttamente rimediabili in cassazione se non ricorrono i casi di ammissibilità previsti.
  • Se la richiesta del P.M. è lacunosa (assenza di allegazioni specifiche sul fumus), il rigetto può essere legittimo e la richiesta può essere riproposta con un'adeguata integrazione probatoria.
  • Il giudice, se ritiene sussistente un fumus, deve disporre la perizia o motivare in modo stringente l'inutilità della stessa; una motivazione incompleta può essere censurata nei gradi appropriati ma non automaticamente in cassazione.
  • L'esecuzione della perizia comporta effetti processuali (semiparalisi) e conseguenze sui termini della custodia cautelare, che il giudice deve valutare nella decisione se disporla o meno.

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