Cassazione Penale, Sentenza n. 43744/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato responsabilità e condanne per ricettazione di pezzi di autovetture (diversi capi B.*). Le doglianze principali sono: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) della ricettazione; carenza della prova dell'elemento oggettivo (identificazione dei pezzi e provenienza delittuosa); richiesta di riqualificazione in incauto acquisto (art. 712 c.p.) per assenza di consapevolezza; travisamento della prova (es. uso di vettura troppo piccola per il trasporto, interpretazione dei tracciati GPS); omissione di valutazione di circostanze attenuanti generiche; e vizio nella quantificazione degli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: il ricorso a firma dell'avv. Romualdi per Colombo è stato dichiarato infondato e respinto; il ricorso di Tramontano è stato dichiarato inammissibile (manifestamente infondato). La Cassazione ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte territoriale, che ha valutato globalmente elementi indiziari (conversazioni intercettate, tracciati GPS, celle telefoniche, modalità di occultamento, natura dei fornitori) idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza furtiva. Sono confermate le condanne per ricettazione e le rideterminazioni della pena operate in appello; a carico di Colombo è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità; analoga condanna per Tramontano in caso di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il dolo specifico della ricettazione (consapevolezza della provenienza delittuosa o accettazione del rischio) può essere provato anche per via indiziaria; non è necessario ricostruire in tutti i dettagli il furto presupposto, è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto mediante prove logiche e caratteristiche del bene
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)
Distinto dalla ricettazione per il diverso elemento psicologico: si tratta di colpa (mera mancanza di diligenza) e non di dolo. Per qualificare il fatto come incauto acquisto bisogna escludere la consapevolezza della provenienza illecita
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e) )
Le censure di cassazione devono riguardare violazioni di legge o omessa/contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non affetta da manifesta illogicità
art. 533 e art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (processo indiziario / onere motivazionale)
In processo indiziario ogni elemento va valutato nella sua certezza e intrinseca valenza; la prova può emergere da una valutazione globale e sinergica di elementi precisi, gravi e concordanti, come fatto dalla Corte territoriale
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Per l'aumento di pena per continuazione il giudice deve applicare i criteri di art. 133; quando l'aumento è modesto e la pena finale non distante dal minimo, è sufficiente una motivazione sintetica di congruità
art. 133 cod. pen. (criteri di applicazione della pena)
Usato per giustificare la congruità della pena complessiva e degli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione in termini generici
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha osservato che la responsabilità di più soggetti per beni differenti o per fatti con oggetto non identico non configura necessariamente duplicazione o errore di contestazione in assenza di elementi che dimostrino la identità materiale della stessa res
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Dopo la modifica normativa non è più sufficiente la sola incensuratezza per ottenere la diminuente: occorrono elementi di segno positivo che giustifichino la mitigazione; la Corte ha ritenuto le argomentazioni difensive generiche e insufficienti
art. 611 cod. proc. pen. e norme emergenziali (richiesta trattazione orale)
Richiamate le norme procedurali che regolano la trattazione orale; in uno dei ricorsi l'istanza era stata presentata ma poi rinunciata
Massime di principio
- In casi di ricettazione la prova del dolo può essere fornita con elementi indiziari concatenati (conversazioni intercettate, tracciati GPS, celle telefoniche, modalità di occultamento, rapporto con fornitori notoriamente dediti al furto); la mancanza di ritrovamento fisico dell'oggetto non è di per sé decisiva
- La differenza tra ricettazione e incauto acquisto è essenzialmente soggettiva: per riqualificare in incauto acquisto è necessario dimostrare l'assenza di consapevolezza della provenienza illecita; mere spiegazioni generiche o la professione del soggetto (es. meccanico) non bastano se i fatti indicano altrimenti
- Nel processo indiziario il giudice deve valutare singolarmente e poi globalmente gli indizi: elementi isolati ambigui possono, considerati congiuntamente e se precisi, gravi e concordanti, raggiungere il grado di prova richiesto
- Per le attenuanti generiche non è più sufficiente richiamare l'assenza di precedenti; occorrono circostanze positive concrete e specifiche per giustificare una diminuente
- In Cassazione rilevano errori di diritto o vizi motivazionali gravi e manifesti; doglianze meramente prospettiche o basate su rivalutazione dei fatti sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è articolata e aderente alle risultanze probatorie
- La procedibilità (es. querela per il furto presupposto) è requisito processuale non sostanziale: la sua mancanza non elimina la valutabilità della provenienza furtiva ai fini della ricettazione
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