Ordinanza n. 119/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti del Questore di Firenze entrambi Prot. Uscita n° -OMISSIS-datati -OMISSIS-, notificati rispettivamente a -OMISSIS- -OMISSIS-il -OMISSIS- e a -OMISSIS--OMISSIS- il -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007: di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, per la durata di ANNI DUE a decorrere dalla notifica del presente provvedimento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti del Questore di Firenze recanti divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri e manifestazioni calcistiche per la durata di due anni
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, due provvedimenti del Questore di Firenze adottati ai sensi dell'art. 6 della l. 401/1989 e successive modificazioni. Gli atti vietano l'accesso, per due anni, ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati nazionali professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, partite della nazionale italiana disputate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti dai ricorrenti e si limita a dare atto della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei provvedimenti questorili né ha esaminato specificamente i motivi di ricorso o la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata all'8 luglio 2026. La misura cautelare tipica di sospensione non è stata espressamente concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
La norma è indicata quale base normativa dei provvedimenti questorili impugnati; l'ordinanza non ne interpreta i presupposti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di fissare con priorità l'udienza di merito quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente tutelata in tal modo.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina generale della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente tutelata mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può avvalersi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. invece di adottare una misura cautelare sospensiva.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta, di per sé, una valutazione favorevole o sfavorevole sulla legittimità dell'atto impugnato.
- In assenza di una decisione cautelare sostanziale o di una decisione sul merito, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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