Sentenza n. 218/2026 - Bari, Sezione 2
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA -dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza a fronte dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito “TUA”), presentata dalla società OPR Sun 26 S.r.l. in data 13 ottobre 2023 relativamente al “Progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 67,05 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gravina (BA)”; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO -della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del TUA, e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990; E PER LA CONDANNA -del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di 2 VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di VIA presentata il 13 ottobre 2023 ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto di impianto agrivoltaico della potenza di 67,05 MW, con opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'atto di competenza del Ministero della Cultura, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 17-bis della l. n. 241/1990, nonché la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al rilascio del provvedimento di VIA.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha depositato il provvedimento favorevole di VIA in data 2 ottobre 2025. Il Tribunale ha ritenuto tale rilascio pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale dedotto, poiché la società ha ottenuto il bene della vita perseguito, come confermato dalla nota depositata il 21 gennaio 2026. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le ulteriori questioni relative al silenzio dell'amministrazione e alla formazione del silenzio assenso sull'atto del Ministero della Cultura. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale fatto valere.
artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006
Disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale richiesto dalla società; il provvedimento favorevole di VIA adottato nel corso del giudizio ha soddisfatto la pretesa azionata.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Era invocato dalla ricorrente in relazione all'atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura, ma la questione non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 17-bis l. n. 241/1990
Era invocato unitamente all'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 per l'accertamento del silenzio assenso ministeriale; il giudice non ha deciso tale questione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile una decisione sulla domanda originaria.
- In un giudizio promosso contro l'inerzia amministrativa, l'adozione del provvedimento richiesto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere se il provvedimento è pienamente satisfattivo rispetto al bene della vita dedotto.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ove la condotta amministrativa abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.
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