Sentenza del 20/01/2015 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Società - Cancellazione registro imprese - Socio - Accertamento redditi partecipazione - Contestazione accertamento - Eccezione estinzione società - Prova estinzione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento dei propri redditi di partecipazione sostenendo che la società era cessata e, quindi, estinta. Secondo la sua prospettazione, l'estinzione della società avrebbe fatto venir meno il presupposto dell'accertamento personale a suo carico. Tuttavia, il socio si è limitato a evidenziare la cessazione dell'attività senza fornire la prova processuale dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese, che risultava essere intervenuta il 21 marzo 2012.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. L'accertamento dell'estinzione della società costituisce il presupposto dell'accertamento dei redditi imputati al socio per partecipazione; pertanto, chi invoca tale estinzione deve provarla documentalmente nel processo. La sola allegazione della cessazione dell'attività, in assenza della prova della cancellazione dal Registro delle imprese, non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'accertamento relativo ai redditi di partecipazione.
Norme richiamate
Norme sulla cancellazione delle società dal Registro delle imprese e sull'estinzione societaria
La cancellazione dal Registro delle imprese costituisce l'elemento da provare per dimostrare processualmente l'estinzione della società, quando tale estinzione viene invocata per contestare un accertamento fiscale riferito al socio.
Principio di imputazione dei redditi delle società di persone ai soci per partecipazione
L'accertamento del reddito della società di persone può costituire il presupposto dell'accertamento dei redditi di partecipazione imputati ai soci. Per contestare quest'ultimo sulla base dell'estinzione societaria, il socio deve dimostrare in modo concreto e documentato l'esistenza del presupposto estintivo.
Massime di principio
- Chi chiede l'annullamento di un accertamento fiscale sostenendo l'estinzione della società deve fornire una prova documentale specifica della cancellazione dal Registro delle imprese; la mera cessazione dell'attività non è sufficiente.
- Nei giudizi riguardanti redditi di partecipazione, l'eventuale estinzione della società deve essere provata come fatto presupposto prima di poter mettere in discussione l'accertamento riferito al socio.
- La prova della cancellazione deve essere prodotta nel processo in modo tempestivo e formalmente idoneo, ad esempio mediante visura storica o certificazione del Registro delle imprese.
- L'onere di provare il fatto estintivo invocato per ottenere l'annullamento dell'accertamento grava sul contribuente che lo deduce.
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