Sentenza n. 200/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del 30 aprile 2025 dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., quale Centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale dell’Umbria recante aggiudicazione alla The Binding Site s.r.l. del lotto n. 20 “Proteine Specifiche” della procedura aperta, in forma centralizzata, indetta da Punto Zero per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285 - CIG: A03B56256C); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto, segnatamente: tutti i verbali di gara, e, ove occorra, la lex specialis: il bando, il disciplinare, il capitolato e tutti gli ulteriori allegati; e per la declaratoria di inefficacia dei contratti nelle more eventualmente stipulati dalle Aziende sanitarie della Regione Umbria, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro negli stessi e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da The Binding Site s.r.l. in data 2 luglio 2025: per l’annullamento degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale nella parte in cui erroneamente attribuiscono a The Binding Site s.r.l. un punteggio inferiore a quello alla stessa dovuto ed a Siemens Healthcare s.r.l. un punteggio superiore a quello che alla stessa spettante; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Siemens Healthcare s.r.l. in data 10 settembre 2025: per l’annullamento della determinazione del 9 luglio 2025 dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., avente ad oggetto la procedura aperta per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285), con la quale è stata disposta la rettifica delle determinazioni del 30 aprile 2025 e del 26 maggio 2025, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 9 luglio 2025 dal RUP; il tutto per quanto concerne il Lotto n. 20 - Proteine Specifiche CIG: A03B56256C; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Siemens Healthcare s.r.l. in data 10 settembre 2025: per l’annullamento della determinazione del 9 luglio 2025 dell’Amministratore Unico di Punto Zero s.c.a r.l., avente ad oggetto la procedura aperta per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285), con la quale è stata disposta la rettifica delle determinazioni del 30 aprile 2025 e del 26 maggio 2025, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 9 luglio 2025 dal RUP, il tutto per quanto concerne il Lotto 20 – Proteine Specifiche CIG: A03B56256C; e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da The Binding Site s.r.l. in data 22 settembre 2025: per l’annullamento della determinazione del 9 luglio 2025 dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., avente ad oggetto la procedura aperta per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285), con la quale è stata disposta la rettifica delle determinazioni del 30 aprile 2025 e del 26 maggio 2025, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 9 luglio 2025 dal RUP; il tutto per quanto concerne il Lotto n. 20 - Proteine Specifiche CIG: A03B56256C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 20 della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per proteine specifiche, nonché successiva determinazione di rettifica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La gara, articolata in 23 lotti e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva per il lotto 20 la fornitura di sistemi analitici destinati alle aziende ospedaliere umbre, con attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 a quella economica. The Binding Site risultava prima classificata con 93,23 punti, mentre Siemens era seconda con 92,40 punti. Siemens ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, anzitutto, l'erronea attribuzione a The Binding Site di tre punti per il criterio relativo a calibratori e controlli con confezionamenti pronto all'uso e pre-barcodati, sostenendo che alcuni prodotti dell'aggiudicataria erano liofilizzati e richiedevano ricostituzione. Ha inoltre contestato la mancata attribuzione di due punti per l'uso di antisieri policlonali, invocando l'equivalenza funzionale e clinica dei propri test basati su anticorpi monoclonali. Infine, ha censurato l'attribuzione del punteggio massimo a entrambe le concorrenti per i tempi di manutenzione strumentale, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati i tempi complessivi giornalieri, settimanali e mensili. The Binding Site ha proposto ricorso incidentale contestando, a sua volta, il punteggio attribuito a Siemens per i tempi di manutenzione, per il monitoraggio dell'eccesso di antigene, per il caricamento continuo di campioni e reagenti, per il sensore di livello e rilevazione dei coaguli e per il riconoscimento dei valori di riferimento IMWG per il test delle catene leggere libere sieriche. Siemens ha inoltre impugnato con motivi aggiunti la determinazione di rettifica del 9 luglio 2025. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica sul criterio relativo ai valori IMWG e all'equivalenza del test Siemens.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, perché tardive, una memoria e una replica depositate da The Binding Site. Nel merito ha accolto parzialmente il ricorso principale. Ha ritenuto illegittima l'attribuzione a The Binding Site dei tre punti relativi ai calibratori e controlli pronto all'uso, poiché quattro prodotti erano liofilizzati e richiedevano ricostituzione: il criterio premiava l'immediata utilizzabilità, non la stabilità del prodotto. Siemens non poteva però ottenere gli stessi punti, avendo offerto un numero ancora maggiore di prodotti liofilizzati. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla mancata valutazione dell'equivalenza dei test Siemens basati su anticorpi monoclonali rispetto al requisito degli antisieri policlonali. La Commissione aveva attribuito zero punti senza motivare il rigetto della dichiarazione di equivalenza funzionale e clinica; la valutazione è stata quindi rimessa alla Commissione, anche alla luce della verificazione. Il TAR ha respinto la censura di Siemens sui tempi di manutenzione, ritenendo non illogico il confronto dei soli tempi settimanali, pari a quindici minuti per entrambe le offerte, poiché i dati relativi alle altre attività erano disomogenei e Siemens non aveva indicato tempi giornalieri comparabili. Ha accolto invece il primo motivo del ricorso incidentale nella parte relativa ai tempi di manutenzione, respingendolo quanto al resto, poiché la censura si fondava sulla medesima contestazione già esaminata. Ha respinto il motivo incidentale relativo al monitoraggio dell'eccesso di antigene, ritenendo che dalla documentazione di The Binding Site emergesse il possesso del requisito per soli quattro analiti. Ha accolto il motivo incidentale relativo al caricamento continuo di campioni e reagenti, poiché il manuale dell'apparecchiatura Siemens dimostrava che l'apertura dei coperchi interrompeva la seduta analitica. Ha respinto il motivo relativo al sensore di livello e alla rilevazione dei coaguli, ritenendo sufficiente una funzione di rilevazione non necessariamente affidata a un sensore fisico dedicato. Ha respinto anche il motivo relativo ai valori IMWG: la verificazione ha accertato che i valori numerici delle soglie sono metodo-dipendenti, ma che test alternativi validati possono avere equivalenza biologica e clinica, purché interpretati secondo soglie specifiche del metodo. L'interpretazione della lex specialis prospettata da The Binding Site, se limitata al solo test Freelite, avrebbe inoltre prodotto un'indebita restrizione della concorrenza. La sentenza ha quindi annullato in parte gli atti di gara, rimettendo gli atti alla stazione appaltante per la nuova valutazione sull'equivalenza funzionale dei test Siemens e per gli atti consequenziali. È stata dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato nelle more con l'Azienda ospedaliera di Terni. Le spese sono state compensate, salvo il compenso del verificatore posto a carico di Punto Zero.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta centralizzata.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Riconosce il principio di equivalenza delle specifiche tecniche nelle procedure di gara.
Allegato II.5, Parte II, lett. A, nn. 7 e 8, d.lgs. 36/2023
Disciplina il principio di equivalenza tecnica e funzionale delle offerte.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di aggiudicazione e alla valutazione dell'offerta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Invocato per la dedotta dichiarazione non veritiera quale possibile grave illecito professionale; il TAR non ha ravvisato elementi sufficienti per tale configurazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha impedito al giudice di sostituire la propria valutazione a quella tecnica non esercitata dalla Commissione, imponendo la rimessione della valutazione di equivalenza all'amministrazione.
art. 66 c.p.a.
Ha costituito la base normativa della verificazione tecnica disposta dal Collegio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Termine perentorio per il deposito delle memorie, applicato nel giudizio con rito abbreviato.
art. 119 c.p.a.
Ha comportato il dimezzamento dei termini processuali applicabili alla controversia in materia di contratti pubblici.
art. 52, comma 4, c.p.a.
Applicato per il computo della scadenza del termine processuale cadente di sabato.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per il rito speciale applicabile alla controversia in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando un criterio tabellare premiale è formulato per l'insieme di una pluralità di prodotti, la presenza anche di alcuni prodotti privi della caratteristica richiesta impedisce l'attribuzione del punteggio per l'intero criterio, se la lex specialis non prevede una valutazione parziale.
- Il requisito di prodotto "pronto all'uso" non è soddisfatto da un prodotto liofilizzato che richieda ricostituzione prima dell'impiego, quando la lex specialis intenda premiare l'immediata utilizzabilità e la riduzione delle manipolazioni, dei tempi di preparazione e dei rischi di errore; la stabilità del prodotto rileva solo se espressamente prevista come criterio.
- Il principio di equivalenza si applica anche a requisiti tecnici premiali o minimi aventi natura funzionale, quando la caratteristica prescritta è strumentale al perseguimento di una finalità dell'amministrazione. L'offerta può quindi essere conforme quoad effectum anche mediante una soluzione tecnicamente diversa, purché sostanzialmente e funzionalmente idonea a conseguire il risultato richiesto.
- Quando il concorrente deduce e documenta in gara l'equivalenza funzionale della propria soluzione rispetto a una specifica tecnica, la Commissione può anche motivare implicitamente l'accoglimento dell'equivalenza se la documentazione lo consente; se invece intende negarla, deve esplicitare le ragioni del rigetto e le concrete difformità ostative, non essendo sufficiente l'attribuzione di un punteggio numerico pari a zero.
- Nella valutazione di criteri quantitativi di gara, la stazione appaltante può utilizzare soltanto dati omogenei e direttamente comparabili tra le offerte. Se le offerte riportano dati disomogenei e manca una modalità univoca di aggregazione prevista dalla lex specialis, non è manifestamente illogico confrontare l'unico parametro comune a entrambe.
- L'equivalenza clinica o funzionale di test diagnostici alternativi non richiede l'intercambiabilità numerica delle soglie ottenute con metodi diversi, quando i valori sono metodo-dipendenti. È sufficiente che il test alternativo sia validato, abbia correlazione clinica e sia interpretato mediante soglie proprie, scientificamente appropriate; una lex specialis non può essere interpretata in modo da riservare il punteggio a un solo prodotto commerciale, determinando una restrizione concorrenziale indebita.
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