Sentenza n. 5158/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione -della determinazione dirigenziale prot. CA/2025/0243902 del 16/12/2025 di annullamento in autotutela della scia della ricorrente; -della relazione trasmessa dall'Area Regionale Genio Civile di Roma Città Metropolitana prot. 1020837 del 16/10/2025 (prot. CA/2025/204481); -del verbale di sopralluogo redatto dalla Commissione Sicurezza Statica Edifici Privati prot. RK/2025/14020 (CA/2025/210949); -della nota prot. CA/2025/214661 del 31/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela della SCIA, unitamente agli atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale con cui era stata annullata in autotutela la propria SCIA, nonché la relazione dell'Area Regionale Genio Civile di Roma Città Metropolitana, il verbale di sopralluogo della Commissione Sicurezza Statica Edifici Privati e una nota comunale presupposta. Dal provvedimento emerge che gli stessi atti erano già stati impugnati dalla medesima società in un distinto giudizio, iscritto al R.G. n. 309/2026. La ricorrente ha quindi chiesto di cancellare il presente giudizio, qualificandolo come duplicato del precedente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha rilevato la totale identità soggettiva e oggettiva tra il presente giudizio e quello già iscritto al R.G. n. 309/2026, qualificando il ricorso come mero duplicato informatico del precedente. La stessa ricorrente aveva manifestato l'assenza di interesse alla trattazione e definizione del giudizio chiedendone la cancellazione. Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile definizione con sentenza semplificata e della possibile inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., definendo il giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse; la disposizione è stata applicata a un ricorso duplicato di altro giudizio già proposto dalla stessa parte contro i medesimi atti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato mediante l'avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio dell'inammissibilità e della definizione con sentenza semplificata.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso amministrativo integralmente duplicativo, per identità delle parti e dell'oggetto rispetto a un precedente giudizio, determina l'assenza di un interesse concreto e attuale alla trattazione del secondo ricorso e ne comporta l'inammissibilità per carenza d'interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente di considerare il giudizio un duplicato e di chiederne la cancellazione costituisce un elemento idoneo a confermare la sopravvenuta o originaria carenza di interesse alla definizione del ricorso duplicativo.
- Il giudice amministrativo può definire con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la questione di inammissibilità rilevata in camera di consiglio, purché ne dia previamente avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →