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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21732/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda del lavoratore volta a ottenere l'inclusione, ai fini del calcolo della retribuzione feriale, della parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale (nelle componenti condotta e chilometrica) e dell'indennità di assenza dalla residenza, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma prima della decisione ha rinunciato sia all'impugnazione sia agli atti del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia della ricorrente all'impugnazione e agli atti del giudizio, prendendo atto della rinuncia notificata e depositata in atti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, con distrazione a favore del difensore antistatario, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio comunicata dalla cancelleria

  • art. 380 bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione del ricorso nonostante la proposta di definizione anticipata

  • art. 380 bis1, comma 2, ult. parte c.p.c.

    richiamato per la riserva della motivazione da parte del collegio

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base per la liquidazione delle spese in conseguenza della rinuncia all'impugnazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato solo come parametro del contributo unificato per il ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione e agli atti del giudizio, quando ritualmente effettuata e depositata, determina l'estinzione del processo di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il soccombente virtuale o la parte che ha rinunciato può essere condannata alle spese processuali secondo le regole applicabili al caso concreto.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia esaurisce il giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
  • La disciplina sull'ulteriore contributo unificato non opera quando il giudice esclude espressamente la sussistenza dei relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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