Cassazione Civile, Ordinanza n. 21732/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda del lavoratore volta a ottenere l'inclusione, ai fini del calcolo della retribuzione feriale, della parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale (nelle componenti condotta e chilometrica) e dell'indennità di assenza dalla residenza, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma prima della decisione ha rinunciato sia all'impugnazione sia agli atti del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia della ricorrente all'impugnazione e agli atti del giudizio, prendendo atto della rinuncia notificata e depositata in atti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, con distrazione a favore del difensore antistatario, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio comunicata dalla cancelleria
art. 380 bis, comma 3, c.p.c.
richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione del ricorso nonostante la proposta di definizione anticipata
art. 380 bis1, comma 2, ult. parte c.p.c.
richiamato per la riserva della motivazione da parte del collegio
art. 391 c.p.c.
richiamato quale base per la liquidazione delle spese in conseguenza della rinuncia all'impugnazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato solo come parametro del contributo unificato per il ricorso
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione e agli atti del giudizio, quando ritualmente effettuata e depositata, determina l'estinzione del processo di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il soccombente virtuale o la parte che ha rinunciato può essere condannata alle spese processuali secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esaurisce il giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
- La disciplina sull'ulteriore contributo unificato non opera quando il giudice esclude espressamente la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
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