Cassazione Penale, Sentenza n. 21073/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conticelli impugnava la conferma di condanna per ricettazione lamentando: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'art. 648 cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. (richiesta della declaratoria di prescrizione e, in subordine, applicazione dei benefici di cui al d.l. 10/10/2022 n.150).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto in larga parte da motivi non consentiti o eccessivamente generici, che riproducono le censure di merito senza affrontare le argomentazioni decisive della sentenza impugnata. Ha ritenuto legittime le valutazioni di merito svolte dai giudici di merito circa la credibilità dei testi e l'interpretazione della perizia grafologica; ha confermato che non vi è stata inversione dell'onere della prova nella fattispecie di ricettazione (la mancanza di plausibile spiegazione sul possesso costituisce indizio grave di consapevolezza). Il motivo relativo all'art. 131-bis non essendo stato proposto in appello è inammissibile in cassazione. Quanto alla prescrizione, il reato consumato nel dicembre 2013 non è prescritto: la particolare tenuità (art. 648, secondo comma) è una causa attenuante e non autonoma e non influenza il computo della prescrizione; il termine ordinario per la ricettazione è di otto anni, aumentato a dieci ex art.161, comma 2. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111 Costituzione
La Corte segnala che le doglianze attinenti alla valutazione delle prove non possono essere dedotte attraverso il motivo di violazione di legge in cassazione; una questione costituzionale non è strumento ordinario di ricorso per cassazione
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
art. 192 comma 1 cod. proc. pen.
La valutazione delle risultanze probatorie è questione di fatto e non può essere riesaminata in cassazione con motivi di diritto salvo manifeste contraddizioni; pertanto la lamentata violazione è inammissibile se si riduce a critica di merito generica
art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen.; richiamato il "secondo comma"
La particolare tenuità prevista come secondo comma è considerata causa attenuante (o fattispecie attenuata) e non una fattispecie autonoma: non incide sul computo del termine di prescrizione come fosse reato diverso
art. 131-bis cod. pen.
L'applicazione di benefici o attenuanti non sollevati in appello non può essere introdotta in cassazione se il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunciarsi; la questione è inammissibile salvo eccezioni previste dalla legge
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non tutte le doglianze sono configurabili come motivi di diritto ammessi dall'art. 606
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso in cassazione non può dedurre questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, salvo le eccezioni previste dalla norma
art. 157 e art. 161 cod. pen.
art. 157, secondo comma; art. 161, secondo comma, cod. pen.
Regole per il computo della prescrizione: la particolare tenuità non altera il termine applicabile; per la ricettazione il termine ordinario è di otto anni, aumentato a dieci ai sensi dell'art. 161, comma 2
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi introdotti in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, pagamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- I motivi in cassazione devono essere specifici e di diritto: riprodurre le censure di merito senza confutare puntualmente le argomentazioni dei giudici di merito rende il ricorso inammissibile
- Le critiche alla valutazione delle prove (credibilità dei testi, apprezzamento della perizia, ricostruzione fattuale) sono, di regola, questioni di fatto non sindacabili in cassazione salvo palesi contraddizioni o violazioni di legge ben individuate
- Non è possibile dedurre in cassazione violazioni costituzionali o della Convenzione EDU come ordinario motivo di ricorso; tali profili possono costituire invece base per questioni di legittimità costituzionale
- Questioni non sollevate in appello non possono normalmente essere introdotte in cassazione (salvo eccezioni tassative); per ottenere benefici o attenuanti è cruciale proporre l'argomento già in sede di appello
- In materia di ricettazione la prova della consapevolezza può essere desunta anche dall'assenza di una plausibile spiegazione del possesso: l'imputato ha un onere di allegazione, non di prova piena, relativo all'origine della cosa
- La qualificazione di "particolare tenuità" come attenuante non modifica i termini di prescrizione: per il calcolo della prescrizione bisogna attenersi alle norme ordinarie (art. 157, 161 c.p.)
- Proporre ricorsi generici o privi di fondamento può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); è quindi necessario valutare la fondatezza giuridica delle doglianze prima di procedere
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