Cassazione Civile, Ordinanza n. 32185/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per dichiarazione di fallimento e dai relativi reclami/impugnazioni in cui la società poi ricorrente contestava la sussistenza del credito tributario posto a base dell’iniziativa concorsuale e, conseguentemente, lo stato di insolvenza. In Cassazione la società ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti tributari, sostenendo che la mancata riassunzione dei giudizi tributari estinguesse l’intero processo e facesse decorrere la prescrizione decennale dall’avviso di accertamento originario, con conseguente maturazione della prescrizione; (2) nullità per omessa pronuncia sull’insussistenza del credito tributario; (3) violazione dell’art. 10 del d.l. n. 23/2020, deducendo che la norma emergenziale avrebbe reso improcedibili anche i procedimenti già pendenti nel periodo pandemico; (4) violazione delle norme sullo stato di insolvenza, assumendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato l’illegittimità dei crediti tributari e i poteri istruttori in sede fallimentare. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto anche un incidente di costituzionalità e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva deciso nel merito l’eccezione di prescrizione e, nel giudizio tributario di natura impugnatoria, l’estinzione del processo non determina automaticamente la prescrizione della pretesa erariale: il termine decennale decorre dall’evento estintivo e, nel caso concreto, le cartelle risultavano notificate entro tale termine. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia sull’insussistenza del credito e che la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito, precluso in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 10 del d.l. n. 23/2020 riguarda solo i ricorsi per fallimento depositati nel periodo indicato, non i procedimenti già pendenti, e la scelta normativa è stata reputata non irragionevole. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto forma di violazione di legge, richiedeva una nuova valutazione del giudizio di insolvenza già compiutamente motivato dal giudice di merito. Sono state altresì respinte sia la questione di legittimità costituzionale sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per difetto di adeguata rilevanza e specificazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, commi 1 e 2, d. lgs. n. 546 del 1992
La mancata riassunzione del giudizio tributario non è stata ritenuta idonea a far decorrere automaticamente la prescrizione della pretesa fiscale dal primitivo avviso di accertamento; la questione va letta nel quadro dell’estinzione del processo e della successiva decorrenza della prescrizione dalla data dell’evento estintivo.
art. 2943 c.c.
Richiamato per sostenere l’assenza di un atto interruttivo nelle forme previste, ma la Corte ha ritenuto infondata la tesi della prescrizione maturata automaticamente.
art. 10 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
La norma emergenziale è stata interpretata nel senso che l’improcedibilità riguarda solo i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo 9 marzo 2020-30 giugno 2020, non i procedimenti già pendenti.
legge n. 40 del 5 giugno 2020
Legge di conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata per il contenuto dell’art. 10.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di merito aveva comunque affrontato il punto decisivo della prescrizione/decadenza e della sussistenza del credito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro formale per le doglianze di nullità/omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che in realtà il ricorso chiedeva un nuovo esame del merito.
art. 5 legge fallimentare
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova dello stato di insolvenza; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a rivalutare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 12 CE
Evocato dalla ricorrente in relazione a un prospettato conflitto con il principio di non discriminazione, ma la Corte ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale per difetto di specificazione.
art. 43 CE e segg.
Richiamato solo dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale, senza accoglimento.
art. 49 CE e segg.
Richiamato solo dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di natura impugnatoria, la pretesa erariale è già compiutamente formata prima del contenzioso; se il processo si estingue per mancata riassunzione o altra causa estintiva, la prescrizione della pretesa non decorre dall’originario atto impositivo ma dall’evento estintivo del processo.
- L’estinzione del processo tributario non determina di per sé l’automatica prescrizione del credito fiscale: occorre verificare se l’Amministrazione abbia compiuto atti idonei a conservare la pretesa entro il termine di prescrizione decorrente dall’estinzione.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il punto decisivo della controversia, anche se la motivazione non sviluppi tutte le argomentazioni prospettate dalla parte.
- In cassazione non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste formale di violazione di legge o di omessa pronuncia; il controllo di legittimità resta circoscritto alla correttezza giuridica della decisione e alla tenuta logico-formale della motivazione.
- L’art. 10 del d.l. n. 23/2020 va interpretato in senso letterale: l’improcedibilità riguarda i soli ricorsi per fallimento depositati nel periodo emergenziale indicato e non i procedimenti già pendenti.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inammissibile se non viene chiarita la concreta relazione tra le norme interne controverse e le disposizioni o i principi dell’Unione europea invocati.
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