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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/689

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il quadro della normativa UE in materia di sanità animale definendo regole tecniche e procedurali per la sorveglianza, l’eradicazione e il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Disciplina in modo dettagliato sia le malattie degli animali terrestri sia quelle degli animali acquatici, con particolare attenzione a criteri epidemiologici, diagnostici, misure di controllo e deroghe per i movimenti. Contiene inoltre norme transitorie per il passaggio dai regimi previgenti e abroga una serie di atti UE sostituiti dal nuovo sistema uniforme.

Norme UE su sorveglianza, programmi di eradicazione e riconoscimento dello status di indenne da malattia per determinate malattie degli animali terrestri e acquatici, nonché per alcune malattie emergenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli operatori e, indirettamente, ai veterinari e agli altri soggetti coinvolti nella sorveglianza e nel controllo delle malattie degli animali terrestri, acquatici e di altri animali ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Riguarda la sorveglianza generale, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione, il riconoscimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone, compartimenti e stabilimenti. Si applica dal 21 aprile 2021 ed è rilevante anche per le misure transitorie relative a status e programmi già approvati prima di tale data; alcune malattie o situazioni sono escluse da specifiche discipline del regolamento, ad esempio l’infezione da virus della malattia di Newcastle non è oggetto di programma di eradicazione, pur potendo essere riconosciuto lo status di indenne senza vaccinazione.

Regolamento delegato (UE) 2020/689: sorveglianza, eradicazione e status di indenne da malattia per determinate malattie animali

Il regolamento completa il sistema della normativa UE in materia di sanità animale, dettando regole tecniche molto articolate per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e il riconoscimento dello status di indenne da malattia. La disciplina nasce per integrare il regolamento (UE) 2016/429 e coordinare, in un unico testo, regole prima frammentate in più atti, considerando sia gli animali terrestri sia quelli acquatici e includendo le malattie emergenti.

Finalità e impianto generale

Il provvedimento mira a garantire un approccio uniforme alla prevenzione e al controllo delle malattie elencate, alla loro individuazione precoce e alla verifica dei criteri per ottenere, mantenere, sospendere o ritirare lo status di indenne da malattia. I considerando evidenziano l’esigenza di semplificazione, trasparenza e coerenza tecnica, nonché il raccordo con i controlli ufficiali e con le conoscenze scientifiche e i manuali OIE/WOAH.

Ambito di applicazione e categorie di destinatari

L’articolo 1 chiarisce che il regolamento si applica a malattie elencate ed emergenti di animali terrestri, acquatici e di altri animali. Le regole riguardano principalmente autorità competenti e operatori, ma incidono anche su veterinari, laboratori, stabilimenti e, in alcune parti, sui movimenti intra-UE e verso l’Unione di animali e materiale germinale. Il sistema opera dal 21 aprile 2021, con una fase transitoria per gli status e i programmi già riconosciuti o approvati in precedenza.

Sorveglianza: criteri generali, popolazione interessata e diagnostica

La sorveglianza è costruita su notifiche, indagini veterinarie, controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Per gli animali terrestri e acquatici l’autorità competente deve definire la popolazione animale interessata, includendo anche animali selvatici o specie non elencate quando ciò sia necessario per la sorveglianza di malattie emergenti o per valutare i rischi connessi ai movimenti e ai programmi sanitari.

L’articolo 6 pone una gerarchia dei metodi diagnostici: prima le norme specifiche UE, poi i manuali OIE/WOAH terrestri e acquatici, infine i metodi di cui al regolamento (UE) 2017/625. Gli allegati precisano, malattia per malattia, i test da usare per la concessione e il mantenimento dello status e i criteri per la definizione di caso sospetto o confermato.

Programmi di sorveglianza dell’Unione

Per le malattie di categoria E, il regolamento stabilisce quando sia giustificato un programma di sorveglianza dell’Unione: la malattia deve costituire una minaccia rilevante per l’Unione, il suo profilo epidemiologico deve essere suscettibile di evoluzione, gli animali selvatici infetti devono rappresentare un rischio specifico e la sorveglianza deve fornire informazioni periodicamente aggiornate. L’articolo 11 elenca le informazioni minime da inserire nelle proposte e nelle relazioni, come situazione epidemiologica, territorio, soggetti coinvolti, indicatori, metodi diagnostici e fattori di rischio.

Programmi di eradicazione per le malattie terrestri

Per le malattie di categoria B e C degli animali terrestri, il programma deve definire territorio, popolazione, obiettivi e durata. Per le malattie di categoria C il termine ordinario è di sei anni dall’approvazione iniziale della Commissione, prorogabile una sola volta di ulteriori sei anni in casi giustificati. Molte prescrizioni sono costruite attorno allo status di indenne da malattia a livello di stabilimento, con obblighi a carico degli operatori su sorveglianza, biosicurezza, introduzione di animali, uso dei vaccini, gestione dei sospetti e dei focolai, nonché misure di pulizia, disinfezione, isolamento, macellazione o abbattimento e prevenzione della reinfezione.

Malattie terrestri trattate in dettaglio

Tra le malattie terrestri il regolamento disciplina in modo analitico Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, il complesso Mycobacterium tuberculosis, la leucosi bovina enzootica, IBR/IPV, l’infezione da virus della malattia di Aujeszky e la diarrea virale bovina. Per ciascuna sono fissati criteri di concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento e di Stato membro/zona, con percentuali minime di stabilimenti indenni, regimi di campionamento, periodicità delle prove, condizioni per l’introduzione di animali e materiale germinale, casi in cui la vaccinazione è vietata o consentita, nonché condizioni di sospensione, ritiro e riacquisizione dello status.

Per Brucella e MTBC il sistema è molto rigoroso e include prove periodiche, gestione degli aborti, restrizioni sui movimenti e, in caso di focolai, indagini epidemiologiche entro termini definiti. Per LEB, IBR/IPV e ADV sono previste logiche analoghe, con differenze sui test, sulla frequenza della sorveglianza e sull’uso di vaccini DIVA. Per BVD il regolamento introduce criteri specifici anche per il controllo di vitelli e animali destinati alla riproduzione o alla macellazione.

Rabbia e febbre catarrale ovina

Per la rabbia, la strategia di eradicazione si concentra soprattutto sulla vaccinazione della fauna selvatica, in particolare delle volpi, integrata da sorveglianza, controllo dei movimenti e misure per animali da compagnia o cani randagi. Lo status di indenne può essere concesso solo dopo almeno 24 mesi di sorveglianza e assenza di casi, con deroghe limitate per casi importati o circoscritti.

Per la BTV il regolamento sostituisce la logica dell’eradicazione immediata prevista dalla disciplina precedente con un sistema più flessibile: sorveglianza, vaccinazione, restrizioni ai movimenti, protezione dai vettori, aree stagionalmente indenni e stabilimenti protetti dai vettori. Il testo disciplina in modo molto dettagliato i requisiti per l’introduzione e il transito di animali e materiale germinale, le deroghe, i controlli nei vettori e la delimitazione delle zone di restrizione. Sono inoltre regolati i casi di status stagionale e le procedure di mantenimento dello status indenne da BTV.

Malattie acquatiche, compartimenti e status di indenne da malattia

Per gli animali acquatici il regolamento introduce un sistema particolarmente articolato, basato su stabilimenti, zone e compartimenti. Le malattie interessate comprendono SEV, NEI, ISAV con delezione HPR, Marteilia refringens, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae e WSSV. Sono previste regole per sorveglianza basata sui rischi, definizione delle popolazioni interessate, criteri per il riconoscimento dello status su base epidemiologica, storica o in esito a programmi di eradicazione, nonché requisiti specifici per compartimenti indipendenti o dipendenti dallo stato sanitario delle acque circostanti.

Le regole acquatiche includono anche il coordinamento con le condizioni idrodinamiche, i periodi di campionamento legati alla temperatura dell’acqua o ai periodi di massima prevalenza del patogeno, l’uso di metodi diagnostici specifici e la gestione delle zone soggette a restrizioni, con misure di fermo, pulizia, disinfezione e ripopolamento. Per alcune malattie sono previste tabelle precise su numerosità dei campioni, frequenza delle visite sanitarie e periodi di applicazione.

Mantenimento, sospensione e ritiro dello status

L’articolo 81 stabilisce che il mantenimento dello status dipende da sorveglianza sufficiente, biosicurezza e rispetto delle norme operative su registrazione, identificazione, tracciabilità e movimenti. L’articolo 82 disciplina la reazione alle violazioni o alla conferma della malattia: misure di controllo, valutazione della portata del focolaio, misure di riduzione dei rischi e, se necessario, sospensione transitoria dello status, con obbligo di informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Per i compartimenti e per alcune zone acquatiche, l’articolo 83 prevede una procedura di autodichiarazione seguita da pubblicazione elettronica e da un termine di 60 giorni, prorogabile una sola volta di altri 60 giorni in presenza di obiezioni o richieste di chiarimento; in mancanza di soluzione si applica la procedura ordinaria di riconoscimento da parte della Commissione.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Gli articoli 84 e 85 assicurano la continuità tra il vecchio e il nuovo sistema, riconoscendo come conformi al regolamento taluni status di indenne da malattia e programmi di eradicazione o sorveglianza già esistenti prima del 21 aprile 2021. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che le condizioni di mantenimento e le misure dei programmi siano adeguate al nuovo quadro.

L’articolo 86 abroga, dal 21 aprile 2021, una serie di atti precedenti tra cui decisioni e regolamenti relativi a influenza aviaria, febbre catarrale ovina, sorveglianza acquatica e diagnostic methods, sostituendoli con una disciplina unificata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 21 aprile 2021.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 delimita l’atto come integrazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia per malattie elencate ed emergenti di animali terrestri, acquatici e altri animali. L’articolo 2 fornisce le definizioni chiave, tra cui le categorie di malattia A, B, C ed E, popolazione animale interessata e aggiuntiva, nonché nozioni specifiche per bovini, ovini, caprini, suini, compartimenti, stabilimenti protetti dai vettori, area stagionalmente indenne da BTV e altri concetti tecnici.

Sorveglianza generale e popolazione interessata

Gli articoli 3-7 stabiliscono che la sorveglianza si fonda su notifiche, indagini veterinarie, indagini dell’autorità competente e contributi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625. Sono disciplinate la definizione della popolazione animale interessata, la possibilità di escludere talune categorie di animali terrestri per finalità specifiche e l’inclusione di specie non elencate quando necessaria per l’individuazione precoce di malattie emergenti. L’articolo 6 rinvia a una gerarchia di metodi diagnostici e agli allegati per molte malattie specifiche; l’articolo 7 impone anche il raccordo con ispezioni ante e post mortem, controlli ai confini, mercati, trasporti e controlli con rilevanza sanitaria.

Definizione di caso e conferma della malattia

Gli articoli 8 e 9 fissano i criteri generali per classificare un animale o gruppo di animali come caso sospetto o confermato e prevedono definizioni specifiche per singole malattie negli allegati. La conferma ufficiale richiede, a seconda dei casi, isolamento dell’agente patogeno, individuazione di antigene o acido nucleico, o esito positivo di metodi diagnostici indiretti, con esclusione dei ceppi vaccinali e dei risultati derivanti dalla vaccinazione.

Programmi di sorveglianza dell’Unione

L’articolo 10 stabilisce i criteri per cui una malattia di categoria E può essere inclusa in un programma di sorveglianza dell’Unione, richiedendo una minaccia rilevante per animali e, se del caso, per l’uomo, un profilo epidemiologico in evoluzione, un ruolo critico degli animali selvatici e la necessità di informazioni aggiornate. L’articolo 11 elenca i contenuti minimi della proposta e delle relazioni di attuazione, compresi dati epidemiologici, territorio, popolazioni interessate, governance, indicatori, metodi diagnostici e fattori di rischio.

Eradicazione delle malattie terrestri

Gli articoli 12-31 disciplinano i programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione per malattie di categoria B e C degli animali terrestri. La strategia deve indicare territorio, popolazione interessata, durata, obiettivi e prescrizioni specifiche per malattia; per le malattie di categoria C il programma non può superare sei anni, prorogabili di altri sei in casi giustificati. Per diverse malattie il programma si basa sullo status di indenne da malattia a livello di stabilimento, con obblighi per operatori e autorità competenti, sospensione/ritiro dello status, misure di controllo in caso di sospetto o conferma, isolamento, restrizioni ai movimenti, macellazione o abbattimento, pulizia e disinfezione, fermo e misure di prevenzione della reinfezione.

Eradicazione di rabbia e febbre catarrale ovina

Gli articoli 32-45 disciplinano la rabbia (RABV) e la febbre catarrale ovina (BTV). Per la rabbia la strategia si fonda soprattutto sulla vaccinazione della popolazione pertinente, sulla sorveglianza e sul controllo dei movimenti di cani, gatti e furetti, con focus sulle volpi selvatiche come serbatoio principale. Per la BTV il programma facoltativo di eradicazione si basa su sorveglianza, vaccinazione, restrizioni ai movimenti e riduzione dei vettori; sono previste regole dettagliate per zone, aree stagionalmente indenni, stabilimenti protetti dai vettori, introduzione e transito di animali e materiale germinale, nonché deroghe condizionate da valutazione del rischio e prescrizioni di certificazione.

Eradicazione delle malattie acquatiche

Gli articoli 46-65 fissano la struttura dei programmi di eradicazione per malattie di categoria B e C degli animali acquatici, con definizione del territorio, della popolazione interessata, degli obiettivi e della durata. Le norme riguardano stabilimenti, zone e compartimenti, programmi di eradicazione, misure di sospetto e conferma, zone soggette a restrizioni, fermo, ripopolamento, pulizia e disinfezione, oltre a deroghe limitate ai movimenti. Le misure specifiche variano per SEV, NEI, ISAV con delezione HPR, Marteilia refringens, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae e WSSV.

Concessione e mantenimento dello status di indenne da malattia

Gli articoli 66-83 fissano i criteri generali e specifici per ottenere e mantenere lo status di indenne da malattia per Stati membri, zone e compartimenti, sia terrestri sia acquatici. I criteri possono basarsi sull’assenza delle specie elencate, sull’incapacità di sopravvivenza dell’agente patogeno o dei vettori, su dati storici e di sorveglianza oppure su programmi di eradicazione completati. Sono previste regole per il mantenimento dello status, la sorveglianza continua, la biosicurezza, la sospensione e il ritiro dello status, nonché una procedura di autodichiarazione e riconoscimento della Commissione per alcune zone o compartimenti acquatici di dimensioni inferiori al 75 % del territorio dello Stato membro.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in applicazione

Gli articoli 84 e 85 riconoscono, con effetto transitorio, alcuni status di indenne da malattia e programmi di eradicazione/sorveglianza già approvati prima del 21 aprile 2021, imponendo l’adeguamento alle nuove regole. L’articolo 86 abroga, dal 21 aprile 2021, diverse decisioni e regolamenti previgenti, tra cui la decisione 2000/428/CE, la 2002/106/CE, la 2003/422/CE, la 2006/437/CE, il regolamento (CE) n. 1266/2007, la decisione 2008/896/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554. L’articolo 87 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 aprile 2021.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesorveglianza veterinariaeradicazione delle malattiemovimenti di animali e materiale germinaleacquacoltura

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