Cassazione Penale, Sentenza n. 46163/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce (del 14/12/2022) con unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la conferma del riconoscimento della recidiva e per la quantificazione dell'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. (continuazione) relativo al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava che i precedenti penali fossero troppo remoti (rapina e contrabbando >20 anni, traffico stupefacenti 14 anni, simulazione di reato 6 anni) e che la motivazione avesse valorizzato la gravità dei fatti senza collegamento con i precedenti; inoltre censurava la determinazione in mesi nove dell'aumento per continuazione come se fosse una autonoma determinazione invece che un incremento ex art. 81 c.2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva: la Corte di appello aveva fornito motivazione esemplare, collegando le pregresse condanne (in particolare quella ex art. 73 d.P.R. 309/1990) con i nuovi fatti e rilevando un'evoluzione peggiorativa della propensione criminale, dimostrata dall'uso della violenza per questioni relative allo spaccio. Quanto all'aumento per continuazione ex art. 81 c.2 c.p., la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente considerato trattarsi di un aumento e non di una autonoma determinazione e che la quantificazione (nove mesi) fosse adeguatamente motivata, tenuto conto della pluralità di cessioni e della non occasionalità dell'attività di spaccio di sostanze "pesanti". Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Si tratta di un aumento della pena per continuazione (non di una autonoma determinazione del minimo), che va motivato sul quantum tenendo conto della natura e della pluralità dei fatti in continuazione; la Corte ha confermato che l'aumento di nove mesi era adeguatamente giustificato dal contesto delittuoso
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Il reato di spaccio di sostanze stupefacenti 'di tipo pesante' può integrare un aumento in continuazione commisurato alla pluralità delle cessioni e al contesto di smercio non occasionale; la Corte ha motivato l'aumento richiamando la gravità e la continuità dell'attività
art. 133, cod. pen.
Per il riconoscimento della recidiva il giudice deve valutare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto; non è sufficiente considerare solo l'arco temporale o la gravità isolata dei fatti
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva non dipende esclusivamente dalla distanza temporale dei precedenti: il giudice deve valutare il nesso tra le condanne pregresse e il fatto nuovo, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivando il collegamento concreto.
- Non è sufficiente censurare la motivazione indicando discrepanze temporali: occorre dimostrare che il giudice di merito non abbia compiuto alcuna valutazione concreta o abbia travisato i fatti; la mera divergenza di apprezzamento non basta per la cassazione.
- L'aumento in continuazione ex art. 81 c.2 va trattato come un incremento della pena già determinata per il reato più grave, e la Corte deve motivare il quantum dell'aumento in relazione alla pluralità dei reati, alla loro natura e al contesto criminoso; riferimenti al minimo edittale non sono decisivi se la Corte esplicita che si tratta di aumento per continuazione.
- Nella quantificazione della pena o degli aumenti per continuazione il giudice può valorizzare la pericolosità dell'attività (es. costume di cessione di 'droghe pesanti', uso di armi) per giustificare un incremento anche se i precedenti risalgono nel tempo, purché il nesso sia concretamente illustrato.
- In impugnazione per cassazione il ricorrente deve contestare specificamente i profili di fatto o di diritto che dimostrino la carenza motivazionale o l'erronea applicazione della norma; doglianze generiche sulla valutazione della prova o sulla discrezionalità del giudice di merito hanno bassa probabilità di accoglimento.
- Quando la condotta recente mostra un'aggravazione della modalità (es. passaggio a violenza armata per questioni di spaccio), ciò può legittimare il riconoscimento della recidiva come espressione di persistenza e aggravamento della inclinazione criminosa.
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