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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36421/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una docente che, dopo avere prestato servizio negli anni scolastici precedenti mediante una serie di contratti a termine, una volta immessa in ruolo chiedeva: il riconoscimento, ai fini giuridico-economici, di tutto il servizio pre-ruolo come servizio di ruolo; l’aggiornamento della propria posizione stipendiale; il pagamento delle differenze retributive previste dal CCNL del comparto scuola per il personale a tempo indeterminato, anche in via risarcitoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma, aveva negato la ricostruzione integrale della carriera ritenendo legittimo il riconoscimento solo parziale previsto dall’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, mentre aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti ab origine a tempo indeterminato. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, contestando il mancato riconoscimento del carattere discriminatorio del criterio di ricostruzione della carriera applicato al personale precario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice di merito verificato in concreto se l’applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 producesse un trattamento discriminatorio. Il Ministero non ha svolto difese in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati alla luce del proprio orientamento già espresso, secondo cui l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, viola la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e deve essere disapplicato quando l’anzianità riconosciuta con quel criterio risulti inferiore a quella spettante a un docente comparabile assunto sin dall’origine a tempo indeterminato. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio indicato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili; osta a un sistema di riconoscimento dell’anzianità che, in concreto, attribuisca al docente poi immesso in ruolo un trattamento meno favorevole rispetto al collega assunto ab origine a tempo indeterminato.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    La disciplina del riconoscimento dell’anzianità dei docenti precari poi immessi in ruolo, ove porti a un’anzianità inferiore rispetto a quella del docente comparabile di ruolo, viola la clausola 4 e deve essere disapplicata dal giudice.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Opera in coordinamento con l’art. 485 nel meccanismo di riconoscimento dell’anzianità di servizio, come integrato dalla L. n. 124/1999, art. 11, comma 14.

  • L. n. 124/1999, art. 11, comma 14

    Richiamata come norma integrativa del sistema di computo dell’anzianità di servizio dei docenti immessi in ruolo dopo servizio a termine.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato solo indirettamente attraverso i motivi di ricorso (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo).

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, il giudice deve verificare in concreto se la disciplina nazionale sul riconoscimento dell’anzianità di servizio dei lavoratori a termine poi stabilizzati determini un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori comparabili assunti sin dall’origine a tempo indeterminato.
  • Quando l’applicazione dei criteri legali di computo dell’anzianità produce un esito peggiorativo per il docente immesso in ruolo, la norma interna contrastante con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato va disapplicata.
  • La comparazione va svolta tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore a termine poi stabilizzato e quelle del docente comparabile a tempo indeterminato; solo all’esito di tale verifica può dirsi legittimo o discriminatorio il trattamento di carriera.
  • La tutela contro la discriminazione non riguarda solo la retribuzione corrente, ma anche la ricostruzione della carriera e la corretta progressione stipendiale conseguente al servizio pre-ruolo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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