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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11041/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione di euro 91.515,00 emessa per una pluralità di illeciti amministrativi connessi a rapporti di lavoro ritenuti subordinati a seguito di verbale ispettivo. Il soggetto ricorrente e una società avevano proposto opposizione, ma il Tribunale l’aveva respinta e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo provata la subordinazione sulla base delle testimonianze e valorizzando mansioni elementari e ripetitive, oltre all’inserimento nell’organizzazione aziendale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2222 ss. c.c. e 61 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come subordinati i rapporti in questione; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita motivazione incomprensibile o non intellegibile. La Corte rileva inoltre che il ricorso non era stato proposto dalla società, sicché per quest’ultima la sentenza d’appello era passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché formulato con clausole generiche e senza una specifica censura delle lacune motivazionali asseritamente tali da rendere la decisione incomprensibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo relativo al vizio di motivazione/validità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una errata distribuzione o applicazione dell’onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 2222 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che i rapporti fossero di lavoro autonomo e non subordinato.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente nell’ambito della qualificazione del rapporto di lavoro.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l’incomprensibilità della motivazione, ma la censura è stata giudicata generica e non autosufficiente.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La contestazione della qualificazione del rapporto di lavoro è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di errori di diritto, mira in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo di ricorso che denunci il vizio motivazionale deve essere specifico e autosufficiente: non bastano formule di stile o affermazioni generiche, occorrendo indicare puntualmente le effettive lacune o contraddizioni della motivazione.
  • Quando il ricorso per cassazione non è proposto dalla parte interessata in un rapporto processuale scindibile, la decisione di merito può passare in giudicato nei confronti della parte non ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoroEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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