Sentenza del 01/10/2015 n. 19618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ASEC chiedeva il rimborso dell'accisa sul gas metano versata in eccesso tra aprile 1997 e febbraio 1999, perché aveva applicato ad alcune utenze di ristoratori l'aliquota ordinaria per usi civili invece di quella agevolata per usi industriali. La società contestava che il diritto al rimborso fosse estinto per traslazione dell'imposta sugli utenti e sosteneva che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico la prova della mancata traslazione. Deduceva inoltre che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare sia l'effettiva traslazione dell'accisa sia l'esistenza di un concreto e ingiustificato arricchimento derivante dal rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, per il rimborso di un'accisa armonizzata indebitamente pagata, la mancata traslazione non è un elemento costitutivo da provare dal contribuente: l'avvenuta traslazione è un fatto impeditivo, che deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione deve inoltre dimostrare un effettivo arricchimento dell'operatore conseguente al rimborso. La CTR aveva quindi errato nel respingere la domanda sulla sola mancanza di prova da parte di ASEC, senza accertare concretamente traslazione e arricchimento. La questione dell'eventuale errore materiale è rimasta assorbita.
Norme richiamate
D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito dalla L. n. 873 del 1982
Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali ... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova ... che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.
La norma disciplina il rimborso dei tributi indebitamente pagati, ma, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, la mancata traslazione non deve essere provata necessariamente dal contribuente come fatto costitutivo. L'avvenuta traslazione costituisce invece un fatto impeditivo del rimborso, da provare dall'Amministrazione.
L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2
I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.
Per i tributi incompatibili con il diritto dell'Unione europea, il rimborso è dovuto salvo prova dell'effettiva traslazione dell'onere su altri soggetti. L'Amministrazione deve inoltre dimostrare l'effettivo arricchimento dell'operatore che deriverebbe dal rimborso.
L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 3
La disposizione delimita l'applicazione dell'art. 19 del D.L. n. 688 del 1982 ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (Testo unico delle accise)
Costituisce la disciplina generale del rimborso delle accise.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26
La controversia tra le parti riguardava l'interpretazione delle agevolazioni sull'accisa del gas metano e l'applicabilità dell'aliquota industriale all'attività di ristorazione; tale questione era stata accertata nei gradi di merito e non era più oggetto del giudizio di cassazione.
Codice civile, art. 2697
La Corte ribadisce la corretta ripartizione dell'onere della prova: il contribuente deve provare i fatti costitutivi del rimborso, mentre l'Amministrazione deve provare i fatti impeditivi, tra cui traslazione dell'imposta e arricchimento effettivo.
Codice civile, art. 2729
Per i periodi anteriori al 3 marzo 2007, la traslazione poteva essere provata anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Non era sufficiente una presunzione generica o automatica.
L. n. 13 del 2007, art. 21
Ha modificato l'art. 29, comma 2, della L. n. 428 del 1990, escludendo per gli uffici tributari la prova della traslazione mediante presunzioni; la Corte non ha affrontato l'interpretazione di tale modifica, limitandosi alla disciplina applicabile ai fatti anteriori al 3 marzo 2007.
Costituzione, Corte costituzionale, sentenze n. 114 del 2000 e n. 332 del 2002
Le pronunce hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, rispettivamente, la limitazione della prova della traslazione alla sola documentazione e l'attribuzione al contribuente dell'onere di provare la mancata traslazione.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'accisa o di un tributo armonizzato indebitamente pagato, il contribuente deve dimostrare l'indebito e gli altri fatti costitutivi della pretesa, ma non deve normalmente provare l'assenza di traslazione dell'imposta.
- L'Amministrazione che nega il rimborso deve provare concretamente che il tributo è stato trasferito sui clienti o su altri soggetti; non è sufficiente affermarlo in via generica.
- La prova della traslazione deve essere specifica e, quando ammessa, fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti, non su automatismi basati sulla semplice natura dell'attività o sull'emissione di fatture e bollette.
- La sola traslazione non basta necessariamente a escludere il rimborso: l'Amministrazione deve dimostrare anche un effettivo arricchimento ingiustificato del richiedente in conseguenza del rimborso.
- Il giudice deve esaminare nel concreto i flussi economici e la posizione dell'operatore, considerando anche eventuali effetti della maggiore imposta sulle vendite, sui margini e sulla domanda.
- Se il giudice di merito respinge il rimborso soltanto perché il contribuente non ha provato la mancata traslazione, senza verificare la prova fornita dall'Amministrazione, la decisione può essere cassata per errata ripartizione dell'onere probatorio.
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