Cassazione Penale, Sentenza n. 8485/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena: il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha negato il beneficio senza motivare quali elementi ostativi sussistessero, nonostante i precedenti fossero lontani nel tempo e sanzionati solo con multe
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d'appello sul diniego della sospensione condizionale era carente e priva di elementi comprensibili. Tuttavia, rilevato che il reato è stato commesso il 7 aprile 2014 e che, oltre alla sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 18/2020 (conv. con legge 27/2020), non sono risultati ulteriori periodi di sospensione, il termine di prescrizione è ormai spirato. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
art. 83, comma 4, D.L. 18/2020, convertito con legge 27/2020
La norma ha determinato una sospensione del corso della prescrizione per il periodo indicato; la Corte ha ritenuto che, non risultando altre sospensioni, il termine prescrizionale è comunque spirato alla data della decisione
Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994 (dep. 1995, Cresci, Rv. 199903)
Principio secondo cui, se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare adeguatamente il diniego della sospensione condizionale della pena indicando gli elementi ostativi; la mancanza di motivazione è motivo valido di censura in cassazione
- Se la prescrizione è maturata nel frattempo, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato, anziché rimandare la causa al giudice di merito
- Le sospensioni straordinarie dei termini di prescrizione (es. previste dall'art. 83 D.L. 18/2020) vanno considerate nel calcolo della prescrizione; l'assenza di altri periodi di sospensione può determinare l'estinzione del reato
- Il ricorso per vizio di motivazione è procedibile anche se il pubblico ministero chiede l'inammissibilità; la valutazione sulla fondatezza può condurre a pronunce nonostante la richiesta di inammissibilità
- In situazioni con precedenti lontani nel tempo e sanzionati solo con multe, il diniego della sospensione condizionale richiede specifiche e concrete ragioni ostative, altrimenti la decisione è vulnerabile in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8416/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8419/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8422/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8424/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8426/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8427/2022 del 14/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →