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Sentenza

Sentenza n. 348/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza numero 277/2024 pubblicata il 12/11/2024 dal Tribunale di Novara.

Giustizia amministrativa202502855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Novara n. 277/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti e il ricorrente hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 277/2024 del Tribunale di Novara. Nel corso del giudizio, l'amministrazione resistente ha dato esecuzione a quanto statuito dal titolo giudiziale. La parte ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, che il giudicato era stato adempiuto. È stata chiesta la conseguente definizione del giudizio, con regolazione delle spese a carico dell'amministrazione, avendo essa adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuta integrale esecuzione della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti idonei a soddisfare integralmente la pretesa azionata; la disposizione è stata applicata a seguito dell'intervenuta esecuzione del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce di porre le spese processuali a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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