Sentenza n. 348/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza numero 277/2024 pubblicata il 12/11/2024 dal Tribunale di Novara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Novara n. 277/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti e il ricorrente hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 277/2024 del Tribunale di Novara. Nel corso del giudizio, l'amministrazione resistente ha dato esecuzione a quanto statuito dal titolo giudiziale. La parte ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, che il giudicato era stato adempiuto. È stata chiesta la conseguente definizione del giudizio, con regolazione delle spese a carico dell'amministrazione, avendo essa adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuta integrale esecuzione della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti idonei a soddisfare integralmente la pretesa azionata; la disposizione è stata applicata a seguito dell'intervenuta esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce di porre le spese processuali a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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