Cassazione Civile, Ordinanza n. 11436/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia origina da un appalto di opera pubblica relativo a lavori denominati "Progetto integrato Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi". L'appaltatrice aveva iscritto numerose riserve in contabilità per un importo complessivo rilevante, assumendo maggiori oneri, ritardi e fermi cantiere. Il collegio arbitrale aveva accolto in parte le domande della società, e la decisione era stata poi impugnata davanti alla Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva confermato tale esito, il rappresentante pubblico proponeva revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori revocatori: (1) la Corte avrebbe confuso la qualità soggettiva del ricorrente, trattandolo come Sindaco del Comune anziché come funzionario delegato dello Stato; (2) la Corte avrebbe omesso di considerare che il contratto d'appalto era stato risolto/rescisso unilateralmente dall'ente pubblico, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe travolto la domanda arbitrale e la validità del lodo, rendendo privo di potestas iudicandi il collegio arbitrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'intestazione dell'ordinanza impugnata riportasse correttamente il nominativo del soggetto indicato nel precedente ricorso per cassazione e che le vicende successive relative alla persona fisica titolare della carica fossero irrilevanti, senza incidenza sulla titolarità del rapporto controverso. Quanto al secondo motivo, ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio: la dedotta risoluzione/rescissione del contratto non era un fatto risultante in modo decisivo dalla realtà processuale, ma una questione non accertata in merito e, comunque, non incidente sulla ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, che aveva dichiarato inammissibili le censure originarie per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione del lodo e della sentenza d'appello. La Corte ha ribadito che l'errore revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo rispetto alla sentenza di merito; non può consistere nella critica alla valutazione giuridica o all'interpretazione delle risultanze processuali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non una valutazione giuridica o interpretativa delle prove
art. 829 c.p.c.
l'impugnazione del lodo arbitrale è un rimedio rescindente, limitato alle nullità tipizzate del lodo
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione o argomentazione giuridica
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione/omesso esame dedotto nel ricorso originario
art. 1458 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti retroattivi della risoluzione contrattuale
L. 246/1989
richiamata quale base della qualità di funzionario delegato attribuita al ricorrente
R.D. n. 2440/1923, artt. 56 e ss.
richiamato dal ricorrente per fondare la propria legittimazione e disciplina dell'operato del funzionario delegato
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione di legittimità si fondi sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, mentre non ricorre se la doglianza investe la valutazione giuridica o l'interpretazione delle risultanze processuali.
- Il vizio revocatorio deve essere autonomo e riferito agli atti interni del giudizio di cassazione: non può essere utilizzato per rimettere in discussione accertamenti o valutazioni compiuti dal giudice di merito, né per criticare indirettamente la sentenza d'appello.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il controllo del giudice di legittimità resta confinato ai vizi propri della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo e non può tradursi in un riesame del merito della controversia arbitrale.
- L'impugnazione del lodo arbitrale ha struttura rescindente: l'esame del merito è eventuale e subordinato al previo accertamento di una nullità tipizzata del lodo; se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di specificità o per mancato confronto con la motivazione arbitrale, la fase rescissoria resta preclusa.
- Per denunciare utilmente l'errore revocatorio o il vizio di omesso esame, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata; la mera deduzione di un fatto asseritamente trascurato non basta se quel fatto non incide sulla base logica della decisione.
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