Sentenza n. 11297/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, n. 20948/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, adottato da Roma Capitale in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 20948/2025
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 20948/2025, che aveva annullato il precedente diniego di Roma Capitale relativo all’istanza di rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto degli effetti conformativi della pronuncia. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha comunicato di avere dato esecuzione alla sentenza mediante l’adozione della nota del 5 maggio 2026, con la quale ha concluso negativamente il procedimento relativo all’istanza di concessione. L’amministrazione ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che Roma Capitale aveva adottato un nuovo diniego nel procedimento amministrativo, così dando esecuzione alla sentenza presupposta. Il giudice ha posto le spese di lite a carico di Roma Capitale, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l’amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l’adozione da parte dell’amministrazione di un nuovo provvedimento in esecuzione della sentenza presupposta ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione da parte dell’amministrazione di un nuovo provvedimento conforme all’obbligo di riesercizio del potere derivante dalla sentenza presupposta determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando il nuovo provvedimento abbia contenuto sfavorevole al ricorrente.
- Quando l’amministrazione dà esecuzione alla sentenza presupposta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta improcedibilità del giudizio non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Come è indicizzato
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