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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.11.2023 nella causa RG N. 280/2023.

Giustizia amministrativa202502802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 266/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio hanno depositato una memoria con la quale hanno dato atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva adempiuto a quanto statuito dalla sentenza, ma soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione resistente ha dato integrale esecuzione al titolo giudiziale. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un soddisfacimento integrale della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al comando contenuto nel titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'adempimento intervenga dopo la proposizione del ricorso.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, poiché la condotta amministrativa ha reso necessaria l'iniziativa processuale del privato.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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