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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11302/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagata)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP. Ha dedotto come vizio il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di ordinare l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. per fatti di reato e persone diverse da quelle considerate dal pubblico ministero, nonché di disporre ulteriori indagini in quella direzione. Secondo il ricorrente, il GIP avrebbe dovuto attivare tali poteri, mentre il provvedimento impugnato si sarebbe arrestato al solo petitum formulato dal pubblico ministero. La Corte ha però ritenuto che la doglianza, anche se prospettata in termini di abnormità funzionale, in realtà lamentasse soltanto una possibile erroneità valutativa in diritto, senza determinare alcuna stasi processuale o pregiudizio definitivo delle posizioni soggettive, poiché l'archiviazione limitata alla richiesta del PM non impedisce ulteriori sviluppi processuali su diversi fatti o soggetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione. Ha ritenuto che il provvedimento del GIP non integrasse abnormità funzionale, perché non produceva una paralisi del procedimento né precludeva in modo irreversibile iniziative processuali su fatti o persone diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.p.

    è richiamato come potere di iscrizione per fatti di reato e persone diverse da quelle considerate dal pubblico ministero; la Corte esclude che il GIP sia tenuto, nel caso esaminato, a esercitarlo nel modo prospettato dal ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    viene richiamato quale base per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il vizio che investe il mancato esercizio, da parte del GIP, di poteri ulteriori rispetto alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero non integra abnormità funzionale quando si traduce, al più, in una possibile erroneità in diritto del provvedimento.
  • L'abnormità funzionale ricorre solo quando l'atto determini una stasi processuale o un pregiudizio irreversibile delle situazioni soggettive delle parti; non è configurabile se il provvedimento lascia aperti autonomi sviluppi processuali su diversi fatti o diversi soggetti.
  • L'ordinanza di archiviazione limitata al petitum del pubblico ministero non preclude, di per sé, iniziative investigative o procedimentali su direttrici soggettive e oggettive diverse da quelle esaminate nel procedimento definito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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