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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37629/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e costi ritenuti non di competenza, ai fini IRPEF, IRAP e IVA per un'annualità d'imposta, sulla base di anomalie contabili riscontrate in un conto cassa con saldi negativi reiterati e nei conti del titolare. Il contribuente aveva ottenuto un primo accoglimento parziale, poi una riduzione dell'accertamento in appello; successivamente la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio per vizi di diritto e motivazione. Riassunto il giudizio, la CTR ha nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si sarebbe limitato a richiamare il principio di diritto espresso dalla precedente ordinanza di cassazione sulla presunzione di ricavi non contabilizzati in presenza di saldo di cassa negativo, senza esaminare i fatti e gli elementi allegati e senza motivare sulla riduzione percentuale del maggior reddito accertato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, perché non individuava con precisione i capi della sentenza impugnata e non svolgeva una critica puntuale del decisum; in ogni caso lo ha ritenuto infondato, osservando che il giudice di rinvio si era correttamente uniformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e, nei limiti del rinvio, aveva compiuto un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La CTR ha infatti ritenuto non provata la giustificazione dei saldi negativi di cassa e dei prelevamenti, né l'effettiva esistenza di ricavi non contabilizzati, disattendendo implicitamente la precedente riduzione percentuale dell'accertamento e rilevando altresì l'inammissibilità di domande nuove formulate in riassunzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa; l'ingiustificato saldo negativo di cassa può fondare la presunzione di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo.

  • art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA, in parallelo a quello reddituale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; entro i limiti del rinvio può riesaminare i fatti secondo la natura del vizio accolto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di specificità integra inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferito al capo di sentenza effettivamente censurato; una doglianza generica o non correlata al decisum è inammissibile.
  • Il giudice di rinvio, quando la cassazione ha enunciato un principio di diritto, deve attenersi a quel principio; se il rinvio riguarda anche vizi motivazionali, può rivalutare i fatti nei limiti delle preclusioni maturate.
  • In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, un ingiustificato saldo negativo di cassa può costituire presunzione grave dell'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo.
  • L'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di rinvio, se coerente con i limiti del rinvio e sorretto da motivazione, non è sindacabile in cassazione come nuova valutazione del merito.
  • La mera contestazione della percentuale di riduzione dell'accertamento, senza un'adeguata censura del ragionamento decisorio e delle prove poste a base della decisione, non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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