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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25123/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: il difensore ha dedotto un errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione del 14/05/2024, sostenendo che la Corte avrebbe ritenuto che l'assunzione del ricorrente nella GS Scaffalature e Automazione s.r.l. fosse stata imposta da Sergio Bolognino e che tale imposizione avrebbe costituito l'oggetto dell'estorsione. Secondo la difesa quella assunzione non figurava nel capo di imputazione né nelle sentenze di merito e la Corte di cassazione avrebbe introdotto un fatto nuovo ricavandolo erroneamente dalle dichiarazioni di Filippo Zilio e Stefano Venturin. Si contestava quindi una svista percettiva nella lettura degli atti o l'introduzione di elementi non disponibili ai giudici di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., richiamando la distinzione tra errore percettivo (rimediabile con il rimedio straordinario) ed errori di valutazione/giudizio (non rientranti nel rimedio). Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza del 14/05/2024: l'assunzione di Agostino non era l'oggetto diretto dell'estorsione ma una modalità operativa nell'ambito di una più ampia operazione estorsiva a favore di Bolognino; le pretese di pagamento avanzate da Agostino consistevano in richieste riferibili all'interesse esclusivo di Bolognino e quindi assumevano carattere intimidatorio e lesivo dell'autonomia negoziale dei soci Venturin e Santolini. Poiché la ricostruzione era coerente con le risultanze processuali e con le sentenze dei gradi di merito, non si configurava alcuna svista percettiva della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per errore di fatto inteso come svista o equivoco nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione; non copre errori di valutazione o di giudizio

  • Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata per distinguere l'errore percettivo dall'errore di valutazione: se la causa dell'errore non è solo una percezione fuorviata ma contiene valutazioni, non è errore di fatto

  • Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (giurisprudenza)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui l'errore di fatto deve essere circoscritto a vizi percettivi nella lettura degli atti

  • Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024 (giurisprudenza)

    Ribadito che il ricorso per errore materiale o di fatto non può riguardare il travisamento del fatto o della prova quando si tratti di valutazioni del giudice

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non vale per contestare valutazioni o ricostruzioni probatorie che comportano un giudizio
  • Per sostenere un errore di fatto occorre dimostrare che la Corte ha concretamente travisato o omesso dati presenti negli atti disponibili al giudice di legittimità e che tale travisamento ha influito sulla decisione
  • Non costituisce errore di fatto il fatto che la Corte ricostruisca modalità operative o collegamenti tra fatti già emersi in grado di merito, purché la ricostruzione sia logicamente connessa alle risultanze processuali
  • Se la presunta 'novità' è in realtà una qualificazione o una modalità descrittiva coerente con il materiale probatorio (es. assunzione come mezzo per controllare l'azienda), il rimedio straordinario è improcedibile
  • La difesa che invoca l'art. 625-bis dovrebbe, idealmente, produrre subito documenti o estratti degli atti che dimostrino la svista; limitarsi a ripetere doglianze di merito è inefficace
  • In casi di estorsione con modalità complesse, è cruciale distinguere tra l'oggetto materiale della pretesa estorsiva e le modalità (es. inserimento di una persona in azienda) che ne costituiscono il mezzo operativo ai fini della valutazione intimidatoria

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