Cassazione Civile, Ordinanza n. 00934/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi per sponsorizzazioni sostenute nel 2007 in favore di associazioni sportive dilettantistiche, contestandone la deducibilità ai fini IRES e IRAP e la detraibilità ai fini IVA. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo inerenti le spese all'attività d'impresa, ma in appello la CTR delle Marche aveva riformato la decisione. La società, subentrata per fusione alla ditta individuale, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 90, comma 8, L. 289/2002, 109, comma 5, TUIR e 2728 c.c., sostenendo che la norma sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche introduca una presunzione legale assoluta di inerenza e di natura pubblicitaria per i corrispettivi entro il limite di euro 200.000; 2) violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR negato la deducibilità delle spese sulla base di una valutazione di proporzionalità tra costo e ricavi attesi, ritenuta non richiesta dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente limitatamente al rilievo relativo alle spese di sponsorizzazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico dell'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta al principio secondo cui l'art. 90, comma 8, L. 289/2002, al ricorrere dei presupposti di legge, comporta una presunzione legale assoluta non solo della natura pubblicitaria delle spese, ma anche della loro inerenza, rendendo irrilevante il giudizio di antieconomicità o sproporzione rispetto al fatturato.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 289/2002
corrispettivo in denaro o in natura ... fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità
La disposizione introduce, in presenza dei presupposti indicati, una presunzione legale assoluta della natura di spesa pubblicitaria e anche della sua inerenza, fino al limite quantitativo previsto.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
La Corte afferma che la norma generale sull'inerenza non consente di negare la deducibilità quando operi la presunzione speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002.
art. 2728 c.c.
È richiamato per qualificare la presunzione come legale; la Corte la considera assoluta nei limiti di applicazione della norma speciale.
art. 74, comma 2, d.P.R. 917/1986
È la disposizione richiamata dalla norma speciale per qualificare le sponsorizzazioni come spese di pubblicità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro processuale invocato nei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che il primo motivo è in realtà sviluppato solo come violazione di legge.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano tutti i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono qualificate ex lege come spese di pubblicità e sono assistite da una presunzione legale assoluta di inerenza entro il limite normativo.
- In presenza della presunzione speciale di legge, il giudice non può negare la deducibilità della spesa facendo leva su valutazioni di antieconomicità o sulla sproporzione tra costo sostenuto e risultati economici attesi.
- La norma speciale sulle sponsorizzazioni sportive prevale, per il segmento regolato, sulla disciplina generale dell'inerenza dettata dal TUIR, sicché il controllo giudiziale si concentra sulla verifica dei presupposti applicativi della presunzione e non sulla convenienza economica dell'operazione.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, definendo la controversia senza rinvio.
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